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Perizie tecniche Industria 4.0 e le nuove regole sul credito d'imposta

ATTENZIONE: il seguente articolo è obsoleto.

Cliccare qui per le novità: Legge di bilancio 2021-2022: perizia asseverata Industria 4.0 e perizia Inustria 5.0

Novità: legge di bilancio per il 2020 - Industria 4.0

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022

Facciamo finalmente un po' di chiarezza sulle perizie tecniche per Industria 4.0 e su cosa cambia con la nuova legge di Bilancio a partire dal 2020. Per capire se un bene acquistato a cavallo del 2020 è agevolato con il vecchio iperammortamento o con il nuovo credito d'imposta è necessario seguire precise regole.
Bisogna tenere conto delle date di acquisto, ordine ed eventuale pagamento di acconti.
Se il bene è un acquisto del 2020 tendenzialmente si applica la nuova disciplina introdotta con la manovra, quindi il credito d'imposta. Ma se l'ordine era già stato accettato dal venditore entro fine 2019, ed è stato effettuato il pagamento di un acconto pari almeno al 20%, il discorso cambia. In questo caso, si applica ancora il vecchio iperammortamento (o super-ammortamento se il bene non è fra quelli Industria 4.0). Il riferimento normativo: i commi 185 e seguenti della legge 160/2019, che sostituiscono super e iper-ammortamento con il nuovo credito d'imposta dal 6% al 40%.

Manovra: come cambiano gli incentivi 4.0 alle imprese dal 2020

La nuova disciplina si applica alle imprese che effettuano acquisti di beni strumentali nuovi dal 1° al 31 dicembre 2020, oppure (e qui sta il punto): entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Quindi, il credito d'imposta si può applicare fino al giugno 2021, alle condizioni sopra indicate.
E fino a giugno 2020 si continuano ad utilizzare le vecchie regole del super e iperammortamento, analoghe a quella sopra riportata: se l'ordine è stato accettato e c'è un pagamento pari almeno al 20% entro il 31 dicembre 2019, l'acquisto può essere perfezionato entro il 30 giugno 2020. circolare n. 48610/2019 del mise risoluzione 27/e/2018 autocertificazione legge 232 2016 dicitura fattura per  iperammortamento contenuti analisi tecnica iperammortamento risoluzione 152/e 2017 27 e 2018 iperammortamento scritture contabili perizia industria 4.0 costo iper ammortamento professionisti circolare industria 4.0 agenzia delle entrate iperammortamento 2017 iperammortamento 2019 autocertificazione industria 4.0 fac simile calcolo iperammortamento 2019 excel iper ammortamento leasing esempio iperammortamento 2019 esempio requisiti industria 4.0 2020 celle frigorifere iperammortamento perizia industria 4.0 modena ricerca e sviluppo perizia giurata costo perizia giurata iperammortamento ante ce oneri accessori iperammortamento costo perizia giurata ingegnere costo perizia giurata risoluzione n 27 e 2018 iper ammortamento agenzia entrate 4/e del 30 marzo 2017 industria 4.0 requisiti pdf industria 4.0 allegato a industria 4.0 agricoltura fac simile perizia iperammortamento contabilizzazione costo perizia iperammortamento perizia iperammortamento 2020 autocertificazione iperammortamento fac simile iperammortamento dichiarazione legale rappresentante data certa iperammortamento 2019 perizia esempio perizia iperammortamento

Ecco in definitiva la tabella con le regole per l'applicazione:

Data operazione Agevolazione
bene acquistato nel 2019 super o iper-ammortamento
acquisto entro il 30 giugno 2020 Distinguiamo due sotto-casi:
  • ordine accettato entro dicembre 2019 e acconto minimo del 20% => super o iperammortamento;
  • ordine 2020 o senza acconto minimo del 20% => credito d'imposta
bene acquistato nel 2020 credito d'imposta
acquisto entro il 30 giugno 2021 ordine accettato entro dicembre 2020 e acconto 20% => credito d'imposta

Come ci si avvale del credito di imposta

Il nuovo credito d'imposta è fruibile nella seguente misura:
  • al 6% fino a 2 milioni di euro per l'acquisto di beni strumentali nuovi, IN 5 ANNI
  • al 40% fino a 2,5 milioni di euro e al 20% da 2,5 a 10 milioni se i beni sono Industria 4.0 e interconnessi (allegato A legge 232/2016), IN 5 ANNI
  • al 15% fino a 700 mila euro per i software (allegato B della legge 232/2016), IN 3 ANNI

Il valore della perizia tecnica

Novità importanti riguardano anche la perizia tecnica o perizia giurata industria 4.0. Il comma 195 ricorda infatti che , che le “imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A (ELENCO BENI STRUMENTALI) e B (ELENCO SOFTWARE) annessi alla legge n.232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”.
Una precisazione che, in questo caso ribadisce quanto già previsto. Ma il comma 195 contiene anche una novità importante per quanto riguarda le perizie giurate. Sinora questo adempimento era obbligatorio per investimenti al di sopra dei 500mila euro, mentre ora tale limite viene ridotto a soli 300mila euro: “Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300mila euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante”.

Attenzione alle date!

L'avvento di una nuova norma, che va a soprapporsi temporalmente a quella attuale, avrebbe potuto suscitare una serie di dubbi interpretativi. Per questa ragione, nel comma 196 viene specificato che tali disposizioni non si applicano agli investimenti per i quali “entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 60 e 62, della legge 30 dicembre 2018, n.145”, ovvero l'iperammortamento al 270% per macchine e impianti, oltre al superammortamento al 140% per i software.

Quali documenti conservare?

Il comma 195 prende in considerazione la documentazione da conservare ai fini dei successivi controlli, specificando che “i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili”.
Inoltre diventa molto importante la corretta indicazione sulle fatture: “A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni del presente articolo. In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190”.

La fattura PARLANTE per gli acquisti Industria 4.0

La Legge 160/19 richiede due nuovi adempimenti:
  • una comunicazione al Mise (ad oggi siamo ancora in attesa dei decreti attuativi...)
  • l'indicazione nelle fatture e negli altri "documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati" della disciplina agevolativa

Secondo periodo del comma 195

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati [DDT, VERBALI DI CONSEGNA E COLLAUDO, ETC.] devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160.
In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica (perizie Industria 4.0) semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I commi dal 184 al 195

Scarica i commi dal 184 al 195

La nostra perizia tecnica per Industria 4.0

I professionisti dello staff di Area ISO svolgono un'analisi preliminare per verificare se il bene in questione può godere dei benefici della nuova legge di bilancio 160/2019 per il piano Industria 4.0.
Conviene quindi contattarci prima dell'acquisto del bene, al fine di valutare tutti gli aspetti tecnici, di aggiornamento, di integrazione con i sistemi attuali, le eventuali modifiche software ed hardware da intraprendere per un migliore e proficuo utilizzo del nuovo macchinario o sistema informatico.
Il nostro personale tecnico si incarica quindi di svolgere i sopralluoghi e l'analisi per la verifica della corrispondenza delle caratteristiche tecniche del bene, fino al riscontro dell'attestazione descritta negli allegati A e B sopra citati, alla verifica dei requisiti di interconnessione etc.
Nota: il bene deve essere di nuovo acquisto. In caso di beneficio fiscale su beni già in uso all'azienda vi consigliamo di visitare la nostra pagina sulla perizia per la rivalutazione dei beni d'impresa.

Dove svolgiamo le perizie Industria 4.0 per l'iperammortamento/credito d'imposta

Eseguiamo le perizie giurate Industria 4.0 per l'iperammortamento nelle provincie di: