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Perizia Industria 4.0

NOVITA': nuova legge di bilancio per il 2026 e iper-ammortamento Industria 4.0

Novità: legge di bilancio per il 2026 - Industria 4.0

Le aziende focalizzate su Industria 4.0 guardano con estremo interesse al decreto attuativo sull’iper-ammortamento 2026 (di prossima emanazione). La misura, ratificata dalla Legge di Bilancio 2026, offre benefici fiscali per l'acquisto di beni strumentali tecnologicamente avanzati e sistemi per le energie rinnovabili. Attualmente, il provvedimento è al vaglio del MEF per il concerto preliminare dopo la trasmissione da parte del MIMIT; la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista entro marzo 2026. In questo approfondimento analizzeremo le principali novità, i criteri relativi al "Made in EU" e le modalità per accedere agli incentivi.

Il nostro servizio di perizie Industria 4.0 del 2026:

Offriamo il servizio di redazione della perizia per l'iperammortamento redatta dai nostri periti, tecnici specializzati in possesso dei requisiti di legge.

Eventuale Supporto tecnico nella scelta dei fornitori

  • Redazione di specifiche tecniche per l'acquisto dei beni.
  • Valutazione comparativa delle offerte tecniche e tecnologiche dei fornitori.
  • Verifica di conformità ai requisiti Industria 4.0.

Redazione delle Perizie asseverate e giurate industria 4.0 (obbligatorie ai fini dell'iper-ammortamento)

  • Perizie giurate tecniche di funzionalità 4.0 redatte da professionisti abilitati.
  • Relazioni tecniche descrittive dei processi e delle tecnologie coinvolte.
perizia industria 4.0 perizia giurata industria 4.0 perizia asseverata industria 4.0 costo perizia giurata perizie industria 4.0 È obbligatoria la perizia da parte di un perito, un ingegnere o una società accreditata indipendentemente dal valore del cespite, come sancito dal decreto attuativo di Maggio 2026.

Iper ammortamento 2026: novità del D.M. 4 maggio 2026 rispetto alla L. 199/2025

Contesto

La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), ai commi 427–436, ha operato una scelta netta: abbandonare il meccanismo del credito d'imposta — che aveva caratterizzato le misure Transizione 4.0 e 5.0 dal 2020 al 2025 — e tornare alla logica della maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (maxi-deduzione degli ammortamenti). Il decreto attuativo MIMIT-MEF del 4 maggio 2026, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 433 della legge n. 199/2025, fissa un impianto molto più proceduralizzato rispetto alle precedenti esperienze agevolative.

Differenze rispetto alla L. 199/2025

1. Soppressione del vincolo “Made in EU/SEE”

Questa è la modifica più rilevante rispetto al testo originale della legge. Il Decreto Fiscale in vigore dal 28 marzo 2026 ha eliminato dall'art. 1, comma 427 della L. 199/2025 le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo». Il decreto attuativo recepisce e consolida questa soppressione: i beni agevolabili possono quindi essere di qualsiasi provenienza geografica.

2. Da 3 a 5 comunicazioni obbligatorie al GSE

La legge 199/2025 prevedeva un sistema di comunicazioni, ma il decreto lo espande sensibilmente, introducendo fino a cinque comunicazioni obbligatorie al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Le tre comunicazioni “di investimento” già note sono:

  1. Comunicazione preventiva — da trasmettere prima dell'avvio dell'investimento;
  2. Comunicazione di conferma — entro 60 giorni dall'esito positivo, con conferma dell'ordine accettato e pagamento di un acconto minimo del 20%;
  3. Comunicazione finale — al completamento degli investimenti, entro il 15 novembre 2028, comprensiva di perizie e certificazioni.

A queste si aggiungono due nuove comunicazioni periodiche di monitoraggio, introdotte su richiesta della Ragioneria dello Stato:

  1. Entro il 20 gennaio di ogni anno — comunicazione con le informazioni sugli investimenti effettuati nell'anno precedente, il costo sostenuto e la previsione di utilizzo del beneficio nell'esercizio in corso;
  2. Entro il 30 giugno di ogni anno — comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e l'indicazione delle quote di incentivo imputate in ciascun esercizio.

3. Interconnessione come condizione per la comunicazione finale

La principale novità procedurale riguarda il legame tra completamento dell'investimento e interconnessione dei beni ai sistemi aziendali: la comunicazione finale potrà essere inviata solo dopo che il bene sarà stato effettivamente interconnesso alla rete di gestione della produzione o della fornitura. La comunicazione conclusiva dovrà quindi attestare non soltanto la consegna o l'installazione del bene, ma anche l'avvenuta interconnessione, elemento tecnico indispensabile per accedere al beneficio fiscale.

4. Nuova decorrenza del beneficio

La fruizione della maggiorazione decorre dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, a condizione che il bene sia già entrato in funzione entro il medesimo periodo e che sia stata ricevuta la comunicazione di esito positivo delle verifiche GSE. La legge 199/2025 non specificava questo collegamento diretto tra comunicazione al GSE e decorrenza del beneficio.

5. Ammissibilità di investimenti avviati prima del 1° gennaio 2026

Il decreto attuativo specifica che per «completamento degli investimenti» si intende la data di effettuazione secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati. Questo richiamo consente di ammettere all'agevolazione anche gli investimenti avviati prima del 1° gennaio 2026, purché completati nel periodo agevolato.

6. Nuovi limiti quantitativi per gli impianti FER e sistemi di accumulo

Il decreto introduce formule di dimensionamento assenti nella legge originaria. Per accedere al beneficio relativo all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, la producibilità attesa dell'impianto non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Sono previste inoltre apposite tabelle coefficiente per i sistemi di accumulo, che limitano il valore agevolabile in proporzione al costo dell'impianto.

7. Obbligo generalizzato di perizia asseverata e certificazione contabile

Il rispetto dei requisiti tecnici (interconnessione e caratteristiche 4.0) e il sostenimento dei costi devono essere certificati da soggetti terzi:

  • Perizia tecnica asseverata — redatta da un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo, attesta l'interconnessione dei beni al sistema gestionale di fabbrica e il possesso dei requisiti 4.0;
  • Certificazione contabile — rilasciata da un revisore legale, certifica l'effettivo sostenimento delle spese agevolabili.

La legge 199/2025 richiamava questa documentazione in modo più generico. Il decreto ne disciplina puntualmente contenuti e modalità.

8. Obblighi di monitoraggio prolungati oltre il termine degli investimenti

L'obbligo di comunicazione decorre dalla prima comunicazione preventiva, quindi anche prima del completamento degli investimenti, e si protrae fino al termine di fruizione della maggiorazione. A titolo esemplificativo, un'impresa che acquista un macchinario nel 2026 con aliquota di ammortamento del 10% annuo dovrà continuare a trasmettere le comunicazioni periodiche fino al 2036, ben oltre il termine finale per gli investimenti fissato al 30 settembre 2028.

9. Ruolo centrale del GSE come soggetto istruttore e di controllo

Il GSE trasmette almeno mensilmente al MIMIT, al MEF e all'Agenzia delle Entrate i dati relativi agli investimenti ammissibili comunicati dai beneficiari. In caso di indebita fruizione dell'agevolazione rilevata all'esito dei controlli, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate che provvede al recupero delle somme. La legge 199/2025 non definiva questo flusso informativo in modo così strutturato.

Cosa resta invariato rispetto alla L. 199/2025

  • Aliquote su tre scaglioni progressivi: 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per la quota da 2,5 a 10 milioni; 50% per la quota da 10 a 20 milioni;
  • Perimetro dei beni ammissibili: Allegati IV (beni materiali) e V (beni immateriali) della legge 199/2025;
  • Finestra temporale: investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028;
  • Natura fiscale del beneficio: rilevanza esclusiva ai fini IRES/IRPEF, nessun impatto ai fini IRAP e nessuna variazione nella rappresentazione contabile del bene.

Stato di pubblicazione

Il decreto è stato firmato il 4 maggio 2026 dal Ministro Urso (MIMIT) e inviato per controfirma al Ministro Giorgetti (MEF). Prima di diventare pienamente operativo dovrà essere registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato sul sito del MIMIT con avviso in Gazzetta Ufficiale. Sarà inoltre necessario un successivo decreto direttoriale per l'approvazione dei modelli di comunicazione e l'apertura della piattaforma informatica GSE.

Cos'è Industria 4.0 e a cosa serve la perizia tecnica

Industria 4.0 è un piano nazionale d'Impresa che facilita l'accesso delle aziende alla “quarta rivoluzione industriale”, mediante alcune azioni di sostenibilità come Iper e Super Ammortamento, Fondi di Garanzia, Crediti di Imposta in ricerca e sviluppo, Startup Innovative, etc.

La perizia Industria 4.0 per l'iper ammortamento

Con il decreto attuativo fimato a Maggio 2026, è stato stabilito che è sempre necessaria una certificazione sulla verifica della congruità tecnica, indipendentemente dal valore del bene.
Secondo la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), la perizia tecnica necessaria per accedere ai benefici dell’iper ammortamento deve essere redatta da soggetti specifici.

Soggetti Abilitati alla Perizia (Legge 199/2025)

In base alla Legge di Bilancio 2026, la perizia tecnica per l'accesso ai benefici dell'iper ammortamento deve essere redatta dai seguenti professionisti:

1. Ambito Industriale e Tecnologico

Per i beni strumentali legati a Industria 4.0, i soggetti abilitati sono:

  • Ingegneri iscritti all'Albo professionale.
  • Periti Industriali iscritti all'Albo professionale.
  • Enti di certificazione accreditati presso Accredia.

2. Settore Agricolo e Forestale

Per gli investimenti in ambito agricolo, possono operare anche:

  • Dottori Agronomi e Forestali.
  • Agrotecnici e Periti Agrari (laureati).
Nota sulla Certificazione Contabile:
Oltre alla perizia 4.0 (tecnica), è necessaria una certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione per attestare l'effettivo esborso finanziario. perizia industria 4.0

La nostra perizia Industria 4.0

I professionisti dello staff di Area ISO svolgono un'analisi preliminare per verificare se il bene in questione può godere dei benefici di defiscalizzazione del piano Industria 4.0.
Conviene quindi contattarci prima dell'acquisto del bene, al fine di valutare tutti gli aspetti tecnici, di aggiornamento, di integrazione con i sistemi attuali, le eventuali modifiche software ed hardware da intraprendere per un migliore e proficuo utilizzo del nuovo macchinario o sistema informatico.
Il nostro personale tecnico si incarica quindi di svolgere i sopralluoghi e l'analisi per la verifica della corrispondenza delle caratteristiche tecniche del bene, fino al riscontro dell'attestazione descritta negli allegati A e B sopra citati, alla verifica dei requisiti di interconnessione etc.

Dove svolgiamo le perizie Industria 4.0 per l'iper ammortamento

Eseguiamo le perizie giurate Industria 4.0 per l'iper ammortamento nelle provincie di:
  • Brescia
  • Mantova
  • Bergamo
  • Pavia
  • Milano
  • Verona
  • Piacenza
  • Lodi
  • Como
  • Parma
  • Cremona - Crema

Come dimostrare il requisito Made in EU

Beni materiali

La conformità deve essere attestata tramite:

  • Certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio.
  • Dichiarazione sostitutiva del produttore ai sensi del DPR 445/2000 (conforme all'art. 60 del Reg. UE 952/2013).

Software

Il fornitore deve produrre una dichiarazione che indichi:

  1. Le sedi dove avviene lo sviluppo (ideazione, codice, testing).
  2. L'attestazione che almeno il 50% delle attività è svolto in UE o SEE.
  3. Eventuali componenti open source presenti (che non influenzano il calcolo dell'origine).

Obbligo di conservazione: Tutta la documentazione tecnica e legale deve essere conservata per 10 anni dalla conclusione dell'investimento.

Investimenti in Energie Rinnovabili

Oltre ai macchinari 4.0, sono incentivati gli impianti per l'autoproduzione energetica, inclusi:

  • Impianti fotovoltaici ed eolici.
  • Sistemi di accumulo (batterie).

Limiti specifici per il Fotovoltaico

Sono ammessi esclusivamente pannelli ad alta efficienza prodotti in UE che rispettano i seguenti standard:

Tipologia Modulo Efficienza Minima
Moduli con celle prodotte in UE 23,5%
Moduli bifacciali / Tandem / Eterogiunzione 24%