Il nostro servizio di perizie per l'iperammortamento del 2026:
Offriamo il servizio di redazione della
perizia per l'iperammortamento redatta dai nostri periti, tecnici specializzati in possesso dei requisiti di legge.
Eventuale Supporto tecnico nella scelta dei fornitori
- Redazione di specifiche tecniche per l'acquisto dei beni.
- Valutazione comparativa delle offerte tecniche e tecnologiche dei fornitori.
- Verifica di conformità ai requisiti Industria 4.0.
Redazione delle Perizie asseverate e giurate 4.0 (obbligatorie ai fini dell'iperammortamento)
- Perizie 4.0 giurate tecniche di funzionalità, redatte da professionisti abilitati.
- Relazioni tecniche descrittive dei processi e delle tecnologie coinvolte.
Monitoraggio post-investimento (a richiesta)
- Controlli periodici per assicurare la conformità continuativa ai requisiti di legge.
- Preparazione di audit interni e simulazioni di verifica da parte di enti di controllo.
- Aggiornamento su modifiche normative che impattano l'agevolazione.
Iperammortamento 2026: novità del D.M. 4 maggio 2026 rispetto alla L. 199/2025
Contesto
La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), ai commi 427–436, ha operato una scelta netta: abbandonare il meccanismo del credito d'imposta — che aveva caratterizzato le misure Transizione 4.0 e 5.0 dal 2020 al 2025 — e tornare alla logica della maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (maxi-deduzione degli ammortamenti). Il decreto attuativo MIMIT-MEF del 4 maggio 2026, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 433 della legge n. 199/2025, fissa un impianto molto più proceduralizzato rispetto alle precedenti esperienze agevolative.
Differenze rispetto alla L. 199/2025
1. Soppressione del vincolo “Made in EU/SEE”
Questa è la modifica più rilevante rispetto al testo originale della legge. Il Decreto Fiscale in vigore dal 28 marzo 2026 ha eliminato dall'art. 1, comma 427 della L. 199/2025 le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo». Il decreto attuativo recepisce e consolida questa soppressione: i beni agevolabili possono quindi essere di qualsiasi provenienza geografica.
2. Da 3 a 5 comunicazioni obbligatorie al GSE
La legge 199/2025 prevedeva un sistema di comunicazioni, ma il decreto lo espande sensibilmente, introducendo fino a cinque comunicazioni obbligatorie al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Le tre comunicazioni “di investimento” già note sono:
- Comunicazione preventiva — da trasmettere prima dell'avvio dell'investimento;
- Comunicazione di conferma — entro 60 giorni dall'esito positivo, con conferma dell'ordine accettato e pagamento di un acconto minimo del 20%;
- Comunicazione finale — al completamento degli investimenti, entro il 15 novembre 2028, comprensiva di perizie e certificazioni.
A queste si aggiungono due nuove comunicazioni periodiche di monitoraggio, introdotte su richiesta della Ragioneria dello Stato:
- Entro il 20 gennaio di ogni anno — comunicazione con le informazioni sugli investimenti effettuati nell'anno precedente, il costo sostenuto e la previsione di utilizzo del beneficio nell'esercizio in corso;
- Entro il 30 giugno di ogni anno — comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e l'indicazione delle quote di incentivo imputate in ciascun esercizio.
3. Interconnessione come condizione per la comunicazione finale
La principale novità procedurale riguarda il legame tra completamento dell'investimento e interconnessione dei beni ai sistemi aziendali: la comunicazione finale potrà essere inviata solo dopo che il bene sarà stato effettivamente interconnesso alla rete di gestione della produzione o della fornitura. La comunicazione conclusiva dovrà quindi attestare non soltanto la consegna o l'installazione del bene, ma
anche l'avvenuta interconnessione, elemento tecnico indispensabile per accedere al beneficio fiscale.
4. Nuova decorrenza del beneficio
La fruizione della maggiorazione decorre dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, a condizione che il bene sia già entrato in funzione entro il medesimo periodo e che sia stata ricevuta la comunicazione di esito positivo delle verifiche GSE. La legge 199/2025 non specificava questo collegamento diretto tra comunicazione al GSE e decorrenza del beneficio.
5. Ammissibilità di investimenti avviati prima del 1° gennaio 2026
Il decreto attuativo specifica che per «completamento degli investimenti» si intende la data di effettuazione secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili adottati. Questo richiamo consente di ammettere all'agevolazione anche gli investimenti avviati prima del 1° gennaio 2026, purché completati nel periodo agevolato.
6. Nuovi limiti quantitativi per gli impianti FER e sistemi di accumulo
Il decreto introduce formule di dimensionamento assenti nella legge originaria. Per accedere al beneficio relativo all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, la producibilità attesa dell'impianto non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Sono previste inoltre apposite tabelle coefficiente per i sistemi di accumulo, che limitano il valore agevolabile in proporzione al costo dell'impianto.
7. Obbligo generalizzato di perizia asseverata e certificazione contabile
Il rispetto dei requisiti tecnici (interconnessione e caratteristiche 4.0) e il sostenimento dei costi devono essere certificati da soggetti terzi:
- Perizia tecnica asseverata — redatta da un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo, attesta l'interconnessione dei beni al sistema gestionale di fabbrica e il possesso dei requisiti 4.0;
- Certificazione contabile — rilasciata da un revisore legale, certifica l'effettivo sostenimento delle spese agevolabili.
La legge 199/2025 richiamava questa documentazione in modo più generico. Il decreto ne disciplina puntualmente contenuti e modalità.
8. Obblighi di monitoraggio prolungati oltre il termine degli investimenti
L'obbligo di comunicazione decorre dalla prima comunicazione preventiva, quindi anche prima del completamento degli investimenti, e si protrae fino al termine di fruizione della maggiorazione. A titolo esemplificativo, un'impresa che acquista un macchinario nel 2026 con aliquota di ammortamento del 10% annuo dovrà continuare a trasmettere le comunicazioni periodiche fino al 2036, ben oltre il termine finale per gli investimenti fissato al 30 settembre 2028.
9. Ruolo centrale del GSE come soggetto istruttore e di controllo
Il GSE trasmette almeno mensilmente al MIMIT, al MEF e all'Agenzia delle Entrate i dati relativi agli investimenti ammissibili comunicati dai beneficiari. In caso di indebita fruizione dell'agevolazione rilevata all'esito dei controlli, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate che provvede al recupero delle somme. La legge 199/2025 non definiva questo flusso informativo in modo così strutturato.
Cosa resta invariato rispetto alla L. 199/2025
- Aliquote su tre scaglioni progressivi: 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per la quota da 2,5 a 10 milioni; 50% per la quota da 10 a 20 milioni;
- Perimetro dei beni ammissibili: Allegati IV (beni materiali) e V (beni immateriali) della legge 199/2025;
- Finestra temporale: investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028;
- Natura fiscale del beneficio: rilevanza esclusiva ai fini IRES/IRPEF, nessun impatto ai fini IRAP e nessuna variazione nella rappresentazione contabile del bene.
Stato di pubblicazione
Il decreto è stato firmato il 4 maggio 2026 dal Ministro Urso (MIMIT) e inviato per controfirma al Ministro Giorgetti (MEF). Prima di diventare pienamente operativo dovrà essere registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato sul sito del MIMIT con avviso in Gazzetta Ufficiale. Sarà inoltre necessario un successivo decreto direttoriale per l'approvazione dei modelli di comunicazione e l'apertura della piattaforma informatica GSE.
Iperammortamento per industria 4.0, anni 2026 – 2028
La legge di bilancio per il 2026 (Legge 199/2025, Rif. art. 1, commi 427-436) prevede la maggiorazione (IPERAMMORTAMENTO) da applicare al costo degli investimenti Industria 4.0 per gli investimenti effettuati a
partire dal 1° gennaio 2026 e fino 30 settembre 2028.
L'iperammotamento è pari a:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di Euro (beneficio reale IRES al 24%: 43,2%);
- 100% per investimenti oltre 2,5 milioni di Euro e fino a 10 milioni di Euro;
- 50% per investimenti oltre 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni di Euro.
In termini di benefici, con un IRES al 24%, l'iperammortamento corrisponde rispettivamente a:
- un incentivo del 43,2%;
- un incentivo del 24%;
- un incentivo del 12%.
ripartito su tutte le annualità di ammortamento dell'investimento e applicabile esclusivamente in caso di utile d'esercizio.
Esempio pratico di iperammortamento
Ecco in dettaglio un esempio di come funziona l'iperammortamento:
- Costo di acquisizione del bene: €100.000,00
- Maggiorazione della deduzione fiscale del 180%: €180.000,00
- Valore fiscale ammortizzabile: €280.000,00 (€100.000 + 180%)
- Risparmio d'imposta netto (con IRES 24%): €43.200,00 (in aggiunta all'ammortamento ordinario di €24.000,00, per un totale complessivo di risparmio d'imposta di €67.200,00)
La perizia per l'iperammortamento
Per accedere al beneficio è necessario produrre una
perizia tecnica asseverata corredata da un'approfondita analisi tecnica, la quale ha il compito di comprovare non solo che i beni possiedano le caratteristiche tecnologiche previste dagli allegati IV e V, ma anche l'avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione o alla rete di fornitura.
Nel caso specifico degli investimenti in energie rinnovabili, la
perizia 4.0 deve inoltre attestare il rispetto dei requisiti tecnici per l'autoproduzione e l'autoconsumo. La redazione di tale documento è affidata esclusivamente a
ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure a enti di certificazione accreditati, con l'importante vincolo che tali soggetti siano dotati di idonee coperture assicurative a garanzia della correttezza del loro operato.
È poi richiesta una
certificazione contabile che attesti l'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione aziendale. Tale documento deve essere rilasciato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro; qualora l'impresa non sia obbligata per legge alla revisione legale, dovrà nominare appositamente un revisore iscritto nella sezione A del registro, il quale dovrà operare nel rispetto dei principi di indipendenza professionale.
Ma se i beni sono sotto i 300.000,00 Euro di valore, la perizia per l'iperammortamento è obbligatoria?
La risposta breve è Sì: contrariamente a quanto prospettato inizialmente dalla Legge 199/2025, il successivo decreto attuativo di Maggio 2026 ha abolito il limite sul valore del cespite, pertanto la perizia è diventata obbligatoria sempre per tutti i beni, indipendentemente dal loro valore.
3. Le nuove "Comunicazioni" obbligatorie
A differenza del vecchio Iperammortamento del 2017, la Legge dal 2026 introduce degli obblighi di comunicazione digitale tramite piattaforma GSE che valgono per tutti, indipendentemente dall'importo:
- Comunicazione preventiva: per "prenotare" il beneficio e indicare l'importo stimato.
- Comunicazione intermedia: entro 60 giorni, per dimostrare il versamento di un acconto almeno pari al 20%.
- Comunicazione di completamento: al termine dell'investimento.
4. La Certificazione Contabile
Si ricorda che la Legge 199/2025 prevede per tutti (tranne le imprese con bilancio certificato) l'obbligo di una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale, che attesti l'effettivo sostenimento delle spese.
Quali beni sono ammissibili per l'iperammortamento Industria 4.0
L'agevolazione comprende i beni strumentali
nuovi, di
provenienza UE, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (Industria 4.0).
Re-inclusione del software 4.0
I beni immateriali (Allegato B) sono nuovamente inclusi con le stesse modalità di maggiorazione dei beni materiali, permettendo di agevolare software gestionali, sistemi ERP e piattaforme di system integration.
Qual è la differenza tra credito d'imposta e iperammortamento?
C'è molta confusione su questo punto. La domanda tipica è: "Posso ancora compensare l'F24?". La risposta è "no": l'iperammortamento non è un credito da scalare dalle tasse pagate ogni mese, ma una variazione, in diminuzione, nella dichiarazione dei redditi (IRES/IRPEF). Ovvero abbatte l'imponibile su cui si calcolano le tasse, spalmando il beneficio
lungo tutta la durata dell'ammortamento del bene.
Requisiti tecnici e interconnessione: cosa cambia?
Riceviamo dai nostri clienti molte domande che si focalizzano sulla necessità di perizie e certificazioni:
- È obbligatoria l'interconnessione al sistema gestionale di fabbrica.
- è richiesta una perizia tecnica asseverata, indipendentemente dal valore del bene.
- Novità 2026: è disponibile una nuova piattaforma del GSE, dove andranno comunicati i dati degli investimenti (simile a quanto avveniva per Transizione 5.0).
Nuovi adempimenti: piattaforma GSE e certificazione contabile
Il decreto attuativo ha introdotto obblighi procedurali simili alla precedente Transizione 5.0:
- Comunicazione ex-ante ed ex-post: non basta più solo la perizia. Le imprese devono inviare le comunicazioni sulla piattaforma informatica del GSE.
- Certificazione contabile: è ora obbligatorio allegare una certificazione rilasciata da un revisore legale che attesti l'effettivo sostenimento delle spese.
- Perizia tecnica: resta obbligatoria la perizia asseverata (o attestazione di conformità) indipendentemente dal valore del bene.
Nel caso specifico degli investimenti in energie rinnovabili, la perizia per l'iperammortamento deve anche attestare il rispetto dei requisiti tecnici per l'autoproduzione e l'autoconsumo?
Sì, è vero: la Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) ha introdotto requisiti tecnici molto specifici per il settore energetico che devono essere "blindati" all'interno della perizia.
Sebbene la versione definitiva abbia rimosso la complessa struttura del "Piano 5.0" basato sui crediti d'imposta PNRR, ha integrato l'energia rinnovabile direttamente nel nuovo Iperammortamento. Ecco cosa deve attestare oggi la perizia per gli impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili):
1. I tre pilastri della perizia energetica 2026
Per gli investimenti in energia (fotovoltaico, eolico, accumuli), la perizia non deve solo certificare l'interconnessione "digitale", ma anche tre requisiti dimensionali e qualitativi:
- Autoconsumo e Autoproduzione: la perizia deve dimostrare che l'impianto è funzionalmente destinato all'autoconsumo aziendale. La legge specifica che la producibilità dell'impianto non può superare il 105% del fabbisogno energetico dell'impresa (calcolato sulla media dei consumi dell'anno precedente).
- Requisiti Tecnici (Efficienza): per il fotovoltaico, la perizia deve attestare l'uso di moduli ad alta efficienza che rispettano i criteri del D.L. 181/2023 (celle prodotte in UE con efficienza >= 23,5%, oppure moduli bifacciali/tandem con efficienza >= 24%).
2. Cosa succede se manca l'attestazione?
Se la perizia si limita a descrivere l'impianto come un bene "4.0" (scambio dati) ma omette la parte relativa al dimensionamento (il limite del 105%) o alla qualità dei moduli, l'Agenzia delle Entrate può revocare l'intera maggiorazione. Questo perché, a differenza dei macchinari industriali, per l'energia la legge pone un vincolo di proporzionalità rispetto ai consumi reali della fabbrica.
3. La soglia dei 300.000,00 Euro vale ancora?
No, la soglia è stata abolita con il decreto attuativo di Maggio 2026.
Quali beni rientrano nell'iperammortamento 2026?
Il decreto attuativo MIMIT-MEF del 4 maggio 2026, in attuazione della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1 commi 427–436), disciplina la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi agevolabili ai fini IRES/IRPEF, per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Categoria 1 – Beni per la trasformazione tecnologica e digitale (Allegati IV e V)
Allegato IV – Beni Materiali
Rientrano i beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione digitale secondo il paradigma Industria 4.0, tra cui:
- Macchine utensili per asportazione, deformazione plastica o assemblaggio
- Robot e sistemi multi-robot
- Magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali
- Infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (HPC) per l'addestramento di modelli di Intelligenza Artificiale
- Reti 5G private e switch managed industriali per la convergenza IT-OT
- Macchinari e impianti fisici interconnessi al sistema produttivo
Requisito essenziale: interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Allegato V – Beni Immateriali
- Software, piattaforme e applicazioni di sistema necessari alla gestione digitale
- Software per la progettazione 3D e Digital Twin
Attenzione: sono esclusi i software in cloud erogati in modalità as-a-service (SaaS), ovvero concessi tramite canoni di abbonamento periodico.
Il requisito "made in EU/SEE" per i beni degli Allegati IV e V è stato soppresso con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026 (DL 27 marzo 2026, n. 38).
Categoria 2 – Beni per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
Rientrano i beni materiali nuovi destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, inclusi:
- Impianti solari fotovoltaici (con vincoli specifici: moduli prodotti nell'UE con celle ad efficienza ≥ 23,5%, o celle bifacciali ad eterogiunzione ≥ 24%)
- Impianti di stoccaggio dell'energia
La producibilità massima attesa dell'impianto non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell'esercizio precedente.
Aliquote di maggiorazione (tre scaglioni per anno solare)
| Scaglione di investimento |
Maggiorazione |
Valore fiscale del costo |
| Fino a 2,5 milioni di euro |
180% |
280% del costo sostenuto |
| Da 2,5 a 10 milioni di euro |
100% |
200% del costo sostenuto |
| Oltre 10 milioni di euro |
50% |
150% del costo sostenuto |
Le soglie sono calcolate su base annuale (non triennale).
Note operative
- L'accesso avviene esclusivamente tramite la piattaforma informatica GSE (con SPID o CIE).
- Sono previste 5 comunicazioni obbligatorie al GSE nell'arco del ciclo di vita dell'investimento.
- È obbligatoria la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile da revisore legale.
- La maggiorazione ha effetto esclusivamente fiscale (IRES/IRPEF) e non influisce sulla rappresentazione contabile del bene.
Domande frequenti sulla perizia e sull'iperammortamento 2026
- Cos'è l'iperammortamento 2026 e qual è la sua base normativa?
-
L'iperammortamento 2026 è una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali
nuovi, rilevante esclusivamente ai fini fiscali (IRES/IRPEF) per il calcolo delle quote di
ammortamento e dei canoni di leasing finanziario deducibili. È stato introdotto dalla
Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1 commi 427–436)
e disciplinato nel dettaglio dal decreto attuativo MIMIT-MEF firmato il 4 maggio 2026.
Sostituisce il precedente credito d'imposta Transizione 4.0 con una maxi-deduzione fiscale
sugli ammortamenti.
- Quali beni rientrano nell'iperammortamento 2026?
-
Sono agevolabili due categorie di beni strumentali nuovi:
-
Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (Allegati IV e V,
L. 199/2025), tra cui: macchinari e impianti interconnessi al sistema produttivo, robot e
sistemi multi-robot, magazzini automatizzati, infrastrutture HPC per l'Intelligenza
Artificiale, reti 5G private, switch managed industriali, software per la gestione digitale
e per la progettazione 3D e Digital Twin.
-
Beni materiali nuovi per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
destinati all'autoconsumo, inclusi impianti fotovoltaici (con specifici vincoli tecnici
sui moduli) e impianti di stoccaggio dell'energia.
- I software in cloud (SaaS) rientrano nell'iperammortamento 2026?
-
No. Il decreto attuativo del 4 maggio 2026 esclude esplicitamente i software in cloud
erogati in modalità as-a-service (SaaS), ovvero quelli concessi tramite canoni
di abbonamento periodico. Sono agevolabili solo i software acquistati a titolo definitivo,
funzionali alla gestione digitale dei processi aziendali secondo il paradigma 4.0.
- È ancora obbligatorio acquistare beni prodotti nell'Unione Europea?
-
No, non più in via generale. Il DL 27 marzo 2026, n. 38 ha soppresso con effetto retroattivo
dal 1° gennaio 2026 il requisito made in EU/SEE per i beni degli Allegati IV e V.
Rimane invece il vincolo per i pannelli fotovoltaici destinati
all'autoproduzione: devono essere composti da moduli prodotti nell'UE, con celle ad efficienza
almeno pari al 23,5%, oppure celle bifacciali ad eterogiunzione con efficienza
almeno del 24%.
- Quali sono le aliquote di maggiorazione previste dall'iperammortamento 2026?
-
Il decreto attuativo prevede tre scaglioni di maggiorazione, calcolati su base
annuale:
| Scaglione di investimento |
Maggiorazione |
Valore fiscale del costo |
| Fino a 2,5 milioni di euro |
180% |
280% del costo sostenuto |
| Da 2,5 milioni fino a 10 milioni di euro |
100% |
200% del costo sostenuto |
| Oltre 10 milioni di euro |
50% |
150% del costo sostenuto |
- Qual è il periodo di validità dell'iperammortamento 2026?
- L'agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Il completamento dell'investimento corrisponde alla data di consegna e interconnessione del bene (Allegati IV e V) oppure alla data di fine lavori per gli impianti di energia rinnovabile. La comunicazione di completamento deve essere trasmessa al GSE entro il 15 novembre 2028.
- Quali sono gli obblighi documentali e procedurali per accedere all'iperammortamento 2026?
- L'accesso avviene esclusivamente tramite la piattaforma informatica del GSE (con SPID o CIE) e prevede 5 comunicazioni obbligatorie:
- Comunicazione preventiva — prima dell'avvio dell'investimento.
- Comunicazione di conferma — entro 60 giorni dall'esito positivo GSE, con prova del pagamento di almeno il 20% del costo del bene.
- Comunicazione periodica — entro il 20 gennaio di ogni anno, con dettagli sugli investimenti effettuati e previsione di utilizzo del beneficio.
- Comunicazione integrativa — entro il 30 giugno di ogni anno, con il piano di ammortamento e le quote di incentivo imputate per esercizio.
- Comunicazione di completamento — al termine dell'investimento, entro il 15 novembre 2028.
È inoltre obbligatoria una perizia tecnica asseverata (redatta da ingegnere o perito industriale iscritto all'albo) e una certificazione contabile da parte di un revisore legale.
- Cosa succede se il bene agevolato viene venduto durante il periodo di fruizione?
- In caso di cessione a titolo oneroso o di destinazione del bene a strutture produttive ubicate all'estero, si decade dal beneficio sulle quote residue. La fruizione può proseguire solo se, nello stesso periodo d'imposta della cessione, il bene viene sostituito con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
- Gli impianti fotovoltaici per autoconsumo hanno limiti di dimensionamento?
- Sì. Il decreto attuativo stabilisce che la producibilità massima attesa dell'impianto non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sulla base dei consumi medi annui dell'esercizio precedente. L'agevolazione è quindi collegata all'autoconsumo aziendale e non è applicabile a impianti sovradimensionati o destinati principalmente alla cessione di energia in rete.
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