Il nostro servizio di perizie per l'iperammortamento Industria 4.0 del 2026:
Offriamo un servizio completo finalizzato alla redazione della perizia, che va dalla analisi preliminare degli investimenti fino a tutte le fasi di predisposizione della documentazione tecnica (perizie 4.0).
Analisi preliminare e verifica dei beni da acquistare
- Verifica della compatibilità dei beni con i requisiti tecnici dell'iperammortamento (Tecnologie 4.0).
- Identificazione delle categorie di beni agevolabili.
- Simulazioni di benefici fiscali attesi (calcolo dell'iperammortamento e impatto sull'utile).
Eventuale Supporto tecnico nella scelta dei fornitori
- Redazione di specifiche tecniche per l'acquisto dei beni.
- Valutazione comparativa delle offerte tecniche e tecnologiche dei fornitori.
- Verifica di conformità ai requisiti Industria 4.0.
Redazione delle Perizie asseverate e giurate industria 4.0 (obbligatorie ai fini dell'iperammortamento)
- Perizie giurate tecniche di funzionalità 4.0 redatte da professionisti abilitati.
- Relazioni tecniche descrittive dei processi e delle tecnologie coinvolte.
Monitoraggio post-investimento (a richiesta)
- Controlli periodici per assicurare la conformità continuativa ai requisiti di legge.
- Preparazione di audit interni e simulazioni di verifica da parte di enti di controllo.
- Aggiornamento su modifiche normative che impattano l'agevolazione.
Supporto in caso di controlli e verifiche (a richiesta)
- Assistenza in caso di ispezioni o richieste di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, GSE o altri enti.
- Predisposizione di evidence documentale per rispondere a contestazioni tecniche o formali.
Iperammortamento per industria 4.0, anni 2026 – 2028
La legge di bilancio per il 2026 (Legge 199/2025, Rif. art. 1, commi 427-436) prevede la maggiorazione (IPERAMMORTAMENTO) da applicare al costo degli investimenti Industria 4.0 per gli investimenti effettuati a
partire dal 1° gennaio 2026 e fino 30 settembre 2028.
L'iperammotamento è pari a:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
In termini di benefici, con un IRES al 24%, corrisponde rispettivamente a:
- un incentivo del 43,2%;
- un incentivo del 24%;
- un incentivo del 12%.
ripartito su tutte le annualità di ammortamento dell'investimento e applicabile esclusivamente in caso di utile d'esercizio.
Esempio pratico di iperammortamento
Ecco in dettaglio un esempio di come funziona l'iperammortamento:
- Costo di acquisizione del bene: €100.000,00
- Maggiorazione della deduzione fiscale del 180%: €180.000,00
- Valore fiscale ammortizzabile: €280.000,00 (€100.000 + 180%)
- Risparmio d'imposta netto (con IRES 24%): €43.200,00 (in aggiunta all'ammortamento ordinario di €24.000,00, per un totale complessivo di risparmio d'imposta di €67.200,00)
La perizia tecnica per l'iperammortamento
Per accedere al beneficio è necessario produrre una
perizia tecnica asseverata corredata da un'approfondita analisi tecnica, la quale ha il compito di comprovare non solo che i beni possiedano le caratteristiche tecnologiche previste dagli allegati IV e V, ma anche l'avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione o alla rete di fornitura.
Nel caso specifico degli investimenti in energie rinnovabili, la perizia deve inoltre attestare il rispetto dei requisiti tecnici per l'autoproduzione e l'autoconsumo. La redazione di tale documento è affidata esclusivamente a
ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure a enti di certificazione accreditati, con l'importante vincolo che tali soggetti siano dotati di idonee coperture assicurative a garanzia della correttezza del loro operato.
Per semplificare l'iter burocratico nel caso di investimenti di minore entità, il decreto prevede che per i beni con un costo unitario di acquisizione non superiore a €300.000,00 l'onere della perizia possa essere sostituito da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del DPR 445/2000.
È poi richiesta una
certificazione contabile che attesti l'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione aziendale. Tale documento deve essere rilasciato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro; qualora l'impresa non sia obbligata per legge alla revisione legale, dovrà nominare appositamente un revisore iscritto nella sezione A del registro, il quale dovrà operare nel rispetto dei principi di indipendenza professionale.