Una perizia per l'iperammortamento serve a dimostrare, con evidenze tecniche verificabili, che il macchinario o il software rientra negli Allegati IV o V e possiede i requisiti richiesti, compresa l'interconnessione quando prevista. Per l'iperammortamento 2026 la perizia tecnica asseverata è necessaria indipendentemente dal valore dell'investimento.
I tecnici di Area ISO affiancano l'impresa fin dalle prime valutazioni: esaminano il bene e la documentazione del fornitore, verificano i requisiti 4.0 e l'interconnessione e predispongono la perizia. Quando l'investimento comprende più beni, organizzano le evidenze in modo che ciascun macchinario o software resti chiaramente identificabile.
Per le imprese del territorio è disponibile anche il nostro servizio di perizia Industria 4.0 a Brescia , con sopralluogo e assistenza tecnica presso la sede produttiva.
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In sintesi
Quando è necessaria la perizia per l'iperammortamento?
Serve per documentare i requisiti tecnici degli investimenti agevolati, anche sotto i 300.000 euro, e l'interconnessione dei beni degli Allegati IV e V quando prevista.
Chi può firmarla?
Un ingegnere o un perito industriale iscritto al proprio albo e dotato di adeguata copertura assicurativa. Per il settore agricolo sono ammesse anche le figure professionali indicate dal decreto.
Quando coinvolgere il tecnico?
Prima di confermare l'ordine, così da verificare il bene, la documentazione del fornitore e le condizioni necessarie per l'interconnessione.
Quali documenti preparare?
Offerta e ordine, fatture, documenti di trasporto, schede tecniche, manuali e prove dell'interconnessione, come schemi di rete, log, report e schermate di configurazione.
Quando può essere conclusa?
Dopo l'installazione e, per i beni 4.0, dopo l'effettiva interconnessione, quando il tecnico può verificare la configurazione funzionante e raccogliere le evidenze necessarie.
Cos'è la perizia tecnica per l'iperammortamento
La perizia tecnica è il documento con cui un professionista abilitato verifica e descrive il bene oggetto dell'investimento. Per l'iperammortamento deve dimostrare che il bene rientra nella disciplina agevolata, possiede le caratteristiche richieste e, quando previsto, è effettivamente interconnesso ai sistemi dell'impresa.
Quando è obbligatoria la perizia per l'iperammortamento
Per l'iperammortamento 2026 la perizia tecnica asseverata è richiesta per documentare i requisiti dei beni inclusi negli Allegati IV e V, anche per investimenti di importo inferiore a 300.000 euro. Conviene coinvolgere il tecnico prima dell'ordine; la perizia definitiva viene completata quando il bene è installato e, se necessario, interconnesso.
Cosa deve contenere la perizia per l'iperammortamento
Non esiste un fac-simile identico per ogni investimento. Una perizia completa identifica il bene, ne indica la classificazione normativa, analizza le caratteristiche tecniche e raccoglie le evidenze dell'interconnessione. Per gli impianti destinati all'autoproduzione di energia deve inoltre documentare i requisiti specifici previsti dalla norma. La certificazione contabile resta un adempimento distinto.
Perizia tecnica asseverata per l'iperammortamento 2026
Verifica prima dell'acquisto
Coinvolgere il tecnico prima di confermare l'ordine permette di controllare per tempo se il bene e la soluzione proposta dal fornitore sono compatibili con i requisiti dell'agevolazione.
analisi delle caratteristiche tecniche del bene;
confronto delle offerte e della documentazione fornita;
verifica preliminare dei requisiti 4.0 e delle possibilità di interconnessione.
Redazione della perizia
Una volta installato e interconnesso il bene, raccogliamo le evidenze tecniche e predisponiamo la relazione necessaria per l'asseverazione.
perizia 4.0 e verifica dell'interconnessione redatta da un professionista abilitato;
analisi tecnica del bene, del processo produttivo e dei sistemi coinvolti;
documentazione delle prove di interconnessione e degli altri requisiti applicabili.
Monitoraggio post-investimento (a richiesta)
Su richiesta possiamo verificare nel tempo che le condizioni documentate nella perizia siano ancora presenti, soprattutto dopo modifiche all'impianto o ai sistemi informatici aziendali.
controlli periodici dei requisiti;
supporto nella preparazione di verifiche e audit;
segnalazione delle modifiche normative rilevanti per l'investimento.
La normativa oggi in vigore
Il quadro operativo è definito dal decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026 . La piattaforma GSE per prenotare l'agevolazione è attiva dal 12 giugno; i decreti direttoriali del 10 giugno 2026 e del 20 luglio 2026 hanno poi approvato modelli, istruzioni e comunicazioni di conferma.
Poiché la procedura può essere aggiornata, prima di presentare una pratica è opportuno consultare la pagina ufficiale del MIMIT sull'iperammortamento .
Come funziona l'iperammortamento 2026-2028
La Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025, art. 1, commi 427-436) riconosce una maggiorazione del costo fiscale per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 . Non si tratta di un contributo immediato: il vantaggio viene utilizzato attraverso le quote di ammortamento e dipende quindi dalla capienza fiscale dell'impresa. Le percentuali applicabili ai diversi scaglioni sono riportate più avanti nella tabella.
Esempio pratico di iperammortamento
Consideriamo un bene dal costo di 100.000 euro che rientra nel primo scaglione:
costo di acquisto: 100.000 euro;
maggiorazione del 180%: 180.000 euro;
valore fiscale complessivo sul quale calcolare l'ammortamento: 280.000 euro;
risparmio IRES aggiuntivo, ipotizzando l'aliquota del 24%: 43.200 euro, distribuiti lungo il piano di ammortamento.
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Che cosa attesta una perizia tecnica asseverata
La perizia tecnica asseverata , corredata dall'analisi tecnica, deve ricondurre il bene alla corretta voce degli Allegati IV o V e documentare i requisiti effettivamente posseduti. Per i beni 4.0 comprende anche la verifica dell'interconnessione al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per gli investimenti in fonti rinnovabili la perizia deve invece prendere in esame i requisiti previsti per l'autoproduzione e l'autoconsumo. Il documento può essere redatto da ingegneri o periti industriali iscritti ai rispettivi albi oppure, nei casi previsti, sostituito dall'attestazione di un ente di certificazione accreditato.
Per questo tipo di investimento abbiamo predisposto un approfondimento dedicato alla perizia per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo .
Alla documentazione tecnica si affianca la certificazione contabile , che conferma il sostenimento delle spese e la loro corrispondenza con i documenti aziendali. Il rilascio spetta a un revisore legale o a una società di revisione iscritti nel relativo registro.
Perizie per iperammortamento: più beni, un fascicolo tecnico ordinato
Un investimento può riguardare più macchinari, software o linee produttive. In questi casi è importante che, per ogni bene, restino verificabili l'identificazione, la classificazione normativa, i requisiti tecnici, l'interconnessione e i documenti di acquisto.
Una perizia unica può essere una soluzione pratica quando i beni fanno parte dello stesso investimento e il fascicolo rimane chiaro. Se cambiano sede, funzione o sistema di interconnessione, è spesso preferibile separarli. La scelta va fatta dopo aver esaminato l'investimento e le evidenze disponibili.
La perizia è obbligatoria anche sotto i 300.000 euro?
Sì. Il decreto attuativo del 7 maggio 2026 non prevede più la soglia inizialmente indicata dalla Legge 199/2025. La perizia è quindi richiesta anche per i beni di valore inferiore a 300.000 euro.
Comunicazioni obbligatorie al GSE
La procedura del 2026 non si esaurisce con la perizia. L'impresa deve trasmettere al GSE cinque comunicazioni, previste anche per gli investimenti di importo più contenuto:
comunicazione preventiva, prima dell'avvio dell'investimento;
comunicazione di conferma, con la prova del pagamento dell'acconto previsto;
comunicazione periodica sugli investimenti effettuati;
comunicazione integrativa con il piano di ammortamento;
comunicazione di completamento, al termine dell'investimento.
Certificazione contabile
Le imprese che non dispongono già di un bilancio certificato devono inoltre ottenere la certificazione contabile di un revisore legale. Il revisore controlla che le spese siano state effettivamente sostenute e che corrispondano alla documentazione presentata.
Qual è la differenza tra credito d'imposta e iperammortamento?
L'iperammortamento non genera un credito da utilizzare in compensazione con il modello F24. Consente invece di dedurre un costo fiscale maggiorato nella dichiarazione dei redditi, riducendo l'imponibile IRES o IRPEF. Il beneficio viene quindi distribuito lungo il periodo di ammortamento del bene , anziché essere utilizzato subito.
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La perizia per gli impianti da fonti rinnovabili
La Legge di Bilancio 2026 comprende nell'iperammortamento anche alcuni investimenti destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. In questi casi la perizia deve documentare non soltanto le caratteristiche dell'impianto, ma anche i requisiti specifici previsti per l'energia prodotta e utilizzata dall'impresa.
I requisiti della perizia energetica 2026
Per impianti fotovoltaici, eolici e sistemi di accumulo occorre verificare in particolare:
destinazione all'autoconsumo: la producibilità attesa non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sulla media dei consumi dell'anno precedente;
caratteristiche dei moduli fotovoltaici: devono essere rispettati i requisiti di provenienza ed efficienza previsti dal D.L. 181/2023.
Che cosa accade se la documentazione è incompleta?
Una relazione che non documenta il dimensionamento dell'impianto o le caratteristiche dei moduli può esporre l'impresa alla contestazione dell'agevolazione. Per questo le verifiche devono basarsi sui consumi reali della struttura produttiva e sulla documentazione tecnica dei componenti installati.
Quali beni rientrano nell'iperammortamento 2026?
Il decreto del 7 maggio 2026 individua due gruppi principali: i beni destinati alla trasformazione digitale dell'impresa e gli impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
Beni per la trasformazione tecnologica e digitale
Allegato IV: beni materiali
L'Allegato IV comprende i beni strumentali nuovi utilizzati nei processi produttivi digitalizzati. Tra gli esempi più ricorrenti:
macchine utensili per asportazione, deformazione plastica o assemblaggio;
robot e sistemi multi-robot;
magazzini automatizzati collegati ai sistemi gestionali;
infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni per l'intelligenza artificiale;
reti 5G private e switch industriali per la convergenza IT-OT;
macchinari e impianti interconnessi al sistema produttivo.
Per i beni ai quali si applica questo requisito, la perizia deve dimostrare l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Quando l'investimento riguarda l'ammodernamento di un bene già esistente, consulta i requisiti specifici della perizia per il revamping di macchinari .
Allegato V: beni immateriali
software, piattaforme e applicazioni utilizzati nella gestione digitale dei processi;
software per la progettazione 3D e per i digital twin.
Restano esclusi i software forniti esclusivamente in abbonamento, in modalità Software as a Service (SaaS). Per i beni degli Allegati IV e V, inoltre, non è più previsto il requisito generale di produzione nell'Unione Europea o nello Spazio economico europeo.
Impianti per l'autoproduzione di energia
Possono rientrare nell'agevolazione anche alcuni beni materiali nuovi destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia, tra cui:
impianti solari fotovoltaici che rispettano i requisiti previsti per i moduli;
sistemi di stoccaggio dell'energia.
La producibilità attesa dell'impianto non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi dell'esercizio precedente.
Aliquote di maggiorazione
Scaglione di investimento
Maggiorazione
Valore fiscale del costo
Fino a 2,5 milioni di euro
180%
280% del costo sostenuto
Da 2,5 milioni fino a 10 milioni di euro
100%
200% del costo sostenuto
Oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro
50%
150% del costo sostenuto
Gli scaglioni si calcolano su base annuale , non sull'intero periodo 2026-2028.
Note operative
le comunicazioni si trasmettono attraverso la piattaforma GSE , con accesso tramite SPID o CIE;
la procedura comprende cinque comunicazioni distribuite nelle diverse fasi dell'investimento;
servono sia la perizia tecnica asseverata sia la certificazione contabile ;
la maggiorazione produce effetti ai fini IRES o IRPEF, ma non modifica il valore contabile del bene.
Domande frequenti su perizia e iperammortamento 2026
Cos'è l'iperammortamento 2026 e qual è la sua base normativa?
È una maggiorazione del costo fiscale dei beni strumentali nuovi. L'impresa deduce quote di ammortamento o canoni di leasing più elevati e riduce così il reddito imponibile IRES o IRPEF. La misura è stata introdotta dalla Legge 199/2025 e disciplinata dal decreto MIMIT-MEF del 7 maggio 2026.
Quali beni rientrano nell'iperammortamento 2026?
La misura riguarda due gruppi di investimenti: i beni materiali e immateriali degli Allegati IV e V destinati alla trasformazione digitale dell'impresa e gli impianti nuovi per produrre energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, compresi i sistemi di stoccaggio.
I software in cloud (SaaS) rientrano nell'iperammortamento 2026?
No. I software utilizzati tramite un abbonamento periodico in modalità Software as a Service non rientrano nell'agevolazione. Possono invece essere valutati i software acquistati a titolo definitivo e compresi nell'Allegato V.
È ancora obbligatorio acquistare beni prodotti nell'Unione Europea?
Non per i beni degli Allegati IV e V: il DL 38/2026 ha eliminato il requisito generale di produzione nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo. Restano invece requisiti specifici di provenienza ed efficienza per i moduli fotovoltaici.
Quali sono le aliquote di maggiorazione previste dall'iperammortamento 2026?
Il decreto attuativo prevede tre scaglioni annuali: maggiorazione del 180% fino a 2,5 milioni di euro, del 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro e del 50% oltre 10 e fino a 20 milioni di euro.
Qual è il periodo di validità dell'iperammortamento 2026?
Gli investimenti devono essere effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Per i beni degli Allegati IV e V rilevano le condizioni previste per il completamento e l'interconnessione; per gli impianti energetici conta la fine dei lavori. La comunicazione conclusiva deve arrivare al GSE entro il 15 novembre 2028.
Quali sono gli obblighi documentali e procedurali per accedere all'iperammortamento 2026?
L'accesso avviene tramite la piattaforma informatica del GSE e prevede cinque comunicazioni: preventiva prima dell'avvio dell'investimento; di conferma entro 60 giorni dall'esito positivo del GSE, con prova del pagamento di almeno il 20% del costo; periodica entro il 20 gennaio di ogni anno; integrativa entro il 30 giugno di ogni anno; di completamento al termine dell'investimento, entro il 15 novembre 2028. Alla comunicazione conclusiva si affiancano la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile rilasciata da un revisore legale.
Cosa succede se il bene agevolato viene venduto durante il periodo di fruizione?
La vendita del bene o il suo trasferimento a una struttura produttiva estera fa perdere le quote non ancora utilizzate. Il beneficio può proseguire se, nello stesso periodo d'imposta, il bene viene sostituito con un nuovo bene strumentale dalle caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Gli impianti fotovoltaici per autoconsumo hanno limiti di dimensionamento?
Sì. La producibilità attesa non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi dell'esercizio precedente. L'impianto deve quindi essere dimensionato in funzione dell'autoconsumo aziendale.
La perizia per l'iperammortamento è obbligatoria anche per investimenti di importo ridotto?
Sì. La disciplina del 2026 non prevede una soglia sotto la quale sia sufficiente l'autocertificazione. Per dimostrare i requisiti tecnici e l'interconnessione serve una perizia asseverata; in alternativa è ammessa l'attestazione di un ente di certificazione accreditato.
Chi può redigere la perizia tecnica asseverata?
La perizia può essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto al proprio albo e dotato di un'adeguata copertura assicurativa. Per i beni del settore agricolo il decreto ammette anche dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.
Serve una perizia asseverata o una perizia giurata?
Per l'iperammortamento 2026 il decreto richiede una perizia tecnica asseverata, corredata dall'analisi tecnica. Non è previsto il giuramento davanti al tribunale. In alternativa alla perizia è possibile ricorrere all'attestazione di un ente di certificazione accreditato.
Quando conviene incaricare il perito?
È utile coinvolgerlo prima dell'ordine, così da verificare subito se il bene può rientrare nell'agevolazione e quali prove dovranno essere raccolte. La perizia definitiva, però, può essere chiusa solo dopo l'installazione e l'interconnessione, perché deve descrivere una configurazione realmente funzionante.
Che cosa verifica concretamente il perito?
Il perito identifica il bene, controlla che le sue caratteristiche corrispondano agli Allegati IV o V e verifica l'interconnessione con i sistemi aziendali o con la rete di fornitura. Per gli impianti da fonti rinnovabili controlla anche i requisiti specifici previsti per autoproduzione e autoconsumo.
La perizia sostituisce la certificazione contabile?
No. Sono due documenti diversi. La perizia riguarda i requisiti tecnici del bene e l'interconnessione; la certificazione contabile attesta invece che le spese sono state realmente sostenute e corrispondono alla documentazione dell'impresa. La certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione abilitata.
Quali documenti servono per preparare la perizia?
In genere occorrono ordine, conferma, fatture, documenti di trasporto, schede tecniche e manuali. Per dimostrare l'interconnessione servono inoltre uno schema della rete, la descrizione dei flussi di dati e prove verificabili, come log, report, schermate di configurazione o test eseguiti durante il sopralluogo.
Quanto costa una perizia per l'iperammortamento?
Non esiste una tariffa unica. Il costo dipende dal numero dei beni, dalla loro complessità, dalle sedi da visitare e dallo stato della documentazione tecnica. Per formulare un preventivo attendibile è quindi necessaria almeno una prima verifica del bene e dei documenti disponibili.
Esiste un modello obbligatorio di perizia per l'iperammortamento 2026?
No. Il decreto del 7 maggio 2026 stabilisce che la perizia asseverata debba essere corredata da un'analisi tecnica e indica ciò che deve dimostrare, ma non impone un fac-simile unico. Il documento va costruito sul bene realmente installato; i modelli standard pubblicati dal GSE riguardano invece le comunicazioni della procedura.
L'iperammortamento si applica anche ai beni acquistati in leasing?
Sì, la disciplina comprende i beni acquisiti in locazione finanziaria. Per la comunicazione di conferma, il requisito relativo al 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e con l'ordine di acquisto sottoscritto dalla società concedente al fornitore.
Da quando si può utilizzare concretamente l'iperammortamento?
La maggiorazione rileva dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette la comunicazione di completamento al GSE, purché il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo. La fruizione resta subordinata all'esito positivo del GSE e, per i beni degli Allegati IV e V, la comunicazione di completamento può essere inviata solo dopo l'interconnessione.
Una sola perizia può comprendere più beni?
Sì, purché ogni bene sia identificato e analizzato separatamente, con la relativa classificazione, i requisiti tecnici e le prove di interconnessione. La scelta va comunque valutata in base alla complessità dell'investimento e alla chiarezza del fascicolo tecnico.
La perizia completa deve essere caricata sul portale GSE?
Al momento della comunicazione di completamento il decreto richiede l'attestazione del possesso della perizia tecnica e della certificazione contabile. I documenti completi devono essere conservati dall'impresa e resi disponibili per i controlli; eventuali ulteriori caricamenti vanno effettuati se richiesti dalle istruzioni della piattaforma o dal GSE.
Cosa succede se il GSE chiede un'integrazione?
L'impresa ha dieci giorni per inviare i dati o i documenti richiesti. Se l'integrazione non viene trasmessa nei termini, oppure non risolve le carenze segnalate, la comunicazione può essere dichiarata non ammissibile e la procedura non si perfeziona.
Il sopralluogo del perito è sempre obbligatorio?
Il decreto richiede una perizia asseverata corredata da analisi tecnica, ma non stabilisce in modo generalizzato che ogni verifica debba svolgersi con un sopralluogo. Nella pratica il sopralluogo è spesso necessario per identificare il bene, controllarne la configurazione e verificare l'interconnessione; modalità diverse vanno valutate dal professionista in base al caso e alla qualità delle evidenze disponibili.
L'iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni?
Il cumulo non va dato per scontato. Occorre verificare, per ogni misura, se le stesse spese possono beneficiare di entrambi gli incentivi e se esistono limiti specifici. Prima di presentare le comunicazioni è quindi opportuno fare una verifica fiscale sul caso concreto, considerando anche eventuali aiuti di Stato e il divieto di superare il costo dell'investimento.
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