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Perizia Iperammortamento 2026

Il nostro servizio di perizie per l'iperammortamento del 2026:

Offriamo il servizio di redazione della perizia per l'iperammortamento redatta dai nostri periti, tecnici specializzati in possesso dei requisiti di legge.
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Eventuale Supporto tecnico nella scelta dei fornitori

  • Redazione di specifiche tecniche per l'acquisto dei beni.
  • Valutazione comparativa delle offerte tecniche e tecnologiche dei fornitori.
  • Verifica di conformità ai requisiti Industria 4.0.

Redazione delle Perizie asseverate e giurate 4.0 (obbligatorie ai fini dell'iperammortamento)

  • Perizie 4.0 giurate tecniche di funzionalità, redatte da professionisti abilitati.
  • Relazioni tecniche descrittive dei processi e delle tecnologie coinvolte.

Monitoraggio post-investimento (a richiesta)

  • Controlli periodici per assicurare la conformità continuativa ai requisiti di legge.
  • Preparazione di audit interni e simulazioni di verifica da parte di enti di controllo.
  • Aggiornamento su modifiche normative che impattano l'agevolazione.

Iperammortamento per industria 4.0, anni 2026 – 2028

La legge di bilancio per il 2026 (Legge 199/2025, Rif. art. 1, commi 427-436) prevede la maggiorazione (IPERAMMORTAMENTO) da applicare al costo degli investimenti Industria 4.0 per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2026 e fino 30 settembre 2028.
L'iperammotamento è pari a:
  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
In termini di benefici, con un IRES al 24%, l'iperammortamento corrisponde rispettivamente a:
  • un incentivo del 43,2%;
  • un incentivo del 24%;
  • un incentivo del 12%.
ripartito su tutte le annualità di ammortamento dell'investimento e applicabile esclusivamente in caso di utile d'esercizio.

Esempio pratico di iperammortamento

Ecco in dettaglio un esempio di come funziona l'iperammortamento:
  • Costo di acquisizione del bene: €100.000,00
  • Maggiorazione della deduzione fiscale del 180%: €180.000,00
  • Valore fiscale ammortizzabile: €280.000,00 (€100.000 + 180%)
  • Risparmio d'imposta netto (con IRES 24%): €43.200,00 (in aggiunta all'ammortamento ordinario di €24.000,00, per un totale complessivo di risparmio d'imposta di €67.200,00)

La perizia per l'iperammortamento

Per accedere al beneficio è necessario produrre una perizia tecnica asseverata corredata da un'approfondita analisi tecnica, la quale ha il compito di comprovare non solo che i beni possiedano le caratteristiche tecnologiche previste dagli allegati IV e V, ma anche l'avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione o alla rete di fornitura.
Nel caso specifico degli investimenti in energie rinnovabili, la perizia 4.0 deve inoltre attestare il rispetto dei requisiti tecnici per l'autoproduzione e l'autoconsumo. La redazione di tale documento è affidata esclusivamente a ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure a enti di certificazione accreditati, con l'importante vincolo che tali soggetti siano dotati di idonee coperture assicurative a garanzia della correttezza del loro operato.
Per semplificare l'iter burocratico nel caso di investimenti di minore entità, il decreto prevede che per i beni con un costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000,00 Euro l'onere della perizia possa essere sostituito da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del DPR 445/2000.
È poi richiesta una certificazione contabile che attesti l'effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione aziendale. Tale documento deve essere rilasciato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro; qualora l'impresa non sia obbligata per legge alla revisione legale, dovrà nominare appositamente un revisore iscritto nella sezione A del registro, il quale dovrà operare nel rispetto dei principi di indipendenza professionale. costo perizia tecnica iperammortamento industria 4.0 perizia industria 4.0 perizia iperammortamento

Ma se i beni sono sotto i 300.000,00 Euro di valore, la perizia per l'iperammortamento è obbligatoria?

La risposta breve è no, non è obbligatoria per i beni con costo unitario di acquisizione fino a 300.000,00 Euro. Tuttavia, la Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) ha introdotto un rigore documentale maggiore rispetto al passato. Ecco i dettagli operativi per non rischiare sanzioni:

1. La soglia dei 300.000,00 Euro

Sotto i 300.000,00 Euro: è possibile sostituire la perizia con una dichiarazione resa dal legale rappresentante (ai sensi del DPR 445/2000). Sopra i 300.000,00 Euro: è obbligatoria una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto all’albo, oppure un attestato di conformità da un ente accreditato.

2. Attenzione: l'onere della prova resta a tuo carico

Il fatto che la perizia non sia obbligatoria sotto i 300.000,00 Euro non significa che non serva un'analisi tecnica. In caso di controllo, l'Agenzia delle Entrate chiederà comunque di dimostrare che il bene:
  • Rientra negli elenchi della legge (i nuovi Allegati IV e V).
  • È interconnesso (scambio dati tra macchina e sistema gestionale).
  • Rispetta il nuovo vincolo "Made in EU" (novità 2026).
Consiglio pratico: anche sotto la soglia dei 300.000,00 Euro, molti esperti consigliano di redigere comunque un'analisi tecnica interna (firmata da un tecnico, anche se non asseverata in tribunale) da conservare agli atti. Senza l'interconnessione attiva e documentata al momento del controllo, l'agevolazione viene revocata con sanzioni pesanti.

3. Le nuove "Comunicazioni" obbligatorie

A differenza del vecchio Iperammortamento del 2017, la Legge dal 2026 introduce degli obblighi di comunicazione digitale tramite piattaforma GSE che valgono per tutti, indipendentemente dall'importo:
  • Comunicazione preventiva: per "prenotare" il beneficio e indicare l'importo stimato.
  • Comunicazione intermedia: entro 60 giorni, per dimostrare il versamento di un acconto almeno pari al 20%.
  • Comunicazione di completamento: al termine dell'investimento.

4. La Certificazione Contabile

Si ricorda che la Legge 199/2025 prevede per tutti (tranne le imprese con bilancio certificato) l'obbligo di una certificazione contabile rilasciata da un revisore legale, che attesti l'effettivo sostenimento delle spese.

Quali beni sono ammissibili per l'iperammortamento Industria 4.0

L'agevolazione comprende i beni strumentali nuovi, di provenienza UE, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (Industria 4.0).

Qual è la differenza tra Credito d'Imposta e Iperammortamento?

C'è molta confusione su questo punto. La domanda tipica è: "Posso ancora compensare l'F24?". La risposta è "no": l'iperammortamento non è un credito da scalare dalle tasse pagate ogni mese, ma una variazione, in diminuzione, nella dichiarazione dei redditi (IRES/IRPEF). Ovvero abbatte l'imponibile su cui si calcolano le tasse, spalmando il beneficio lungo tutta la durata dell'ammortamento del bene.

Requisiti tecnici e interconnessione: cosa cambia?

Riceviamo dai nostri clienti molte domande che si focalizzano sulla necessità di perizie e certificazioni:
  • È obbligatoria l'interconnessione al sistema gestionale di fabbrica.
  • Per investimenti sopra i 300.000,00 Euro, è richiesta una perizia tecnica asseverata.
  • Novità 2026: è disponibile una nuova piattaforma del GSE, dove andranno comunicati i dati degli investimenti (simile a quanto avveniva per Transizione 5.0).

Requisito "Made in EU": La vera novità dal 2026

Questo è un punto critico emerso a partire da gennaio 2026: per accedere all'iperammortamento, i beni devono essere prodotti in Paesi UE o SEE (Spazio Economico Europeo). Ad esempio, per i software, almeno il 50% delle attività di sviluppo (codice, testing, debugging) deve essere svolto stabilmente in Europa. Questa è una restrizione forte che non esisteva nelle vecchie versioni di Industria 4.0.

Nel caso specifico degli investimenti in energie rinnovabili, la perizia per l'iperammortamento deve anche attestare il rispetto dei requisiti tecnici per l'autoproduzione e l'autoconsumo?

Sì, è vero: la Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025) ha introdotto requisiti tecnici molto specifici per il settore energetico che devono essere "blindati" all'interno della perizia (o della dichiarazione del legale rappresentante sotto i 300.000, Euro).
Sebbene la versione definitiva abbia rimosso la complessa struttura del "Piano 5.0" basato sui crediti d'imposta PNRR, ha integrato l'energia rinnovabile direttamente nel nuovo Iperammortamento. Ecco cosa deve attestare oggi la perizia per gli impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili):

1. I tre pilastri della perizia energetica 2026

Per gli investimenti in energia (fotovoltaico, eolico, accumuli), la perizia non deve solo certificare l'interconnessione "digitale", ma anche tre requisiti dimensionali e qualitativi:
  • Autoconsumo e Autoproduzione: la perizia deve dimostrare che l'impianto è funzionalmente destinato all'autoconsumo aziendale. La legge specifica che la producibilità dell'impianto non può superare il 105% del fabbisogno energetico dell'impresa (calcolato sulla media dei consumi dell'anno precedente).
  • Requisiti Tecnici (Efficienza): per il fotovoltaico, la perizia deve attestare l'uso di moduli ad alta efficienza che rispettano i criteri del D.L. 181/2023 (celle prodotte in UE con efficienza >= 23,5%, oppure moduli bifacciali/tandem con efficienza >= 24%).
  • Origine Europea (Made in EU/SEE): questa è la vera novità della legge definitiva. La perizia (o la documentazione a corredo) deve confermare che i componenti critici sono stati prodotti all'interno dello Spazio Economico Europeo.

2. Cosa succede se manca l'attestazione?

Se la perizia si limita a descrivere l'impianto come un bene "4.0" (scambio dati) ma omette la parte relativa al dimensionamento (il limite del 105%) o alla qualità dei moduli, l'Agenzia delle Entrate può revocare l'intera maggiorazione. Questo perché, a differenza dei macchinari industriali, per l'energia la legge pone un vincolo di proporzionalità rispetto ai consumi reali della fabbrica.

3. La soglia dei 300.000,00 Euro vale ancora?

Sì, la soglia rimane:
  • Sopra i 300.000,00 Euro: serve la perizia asseverata di un tecnico che metta nero su bianco tutti i punti sopra citati.
  • Sotto i 300.000,00 Euro: il legale rappresentante può firmare un'autocertificazione, ma deve comunque disporre di una relazione tecnica sottostante che provi il calcolo del fabbisogno (quel famoso 105%) e l'efficienza dei pannelli.

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