Perizia 4.0: cosa facciamo e come riduciamo il rischio di contestazioni
Supportiamo le imprese nella verifica preventiva dei requisiti, nella raccolta delle evidenze e nella redazione della perizia 4.0 necessaria per dimostrare l'ammissibilità degli investimenti al regime di iperammortamento previsto dalla Legge 199/2025. L'approccio è orientato alla prova: interconnessione verificata, tracciabilità dei flussi dati e fascicolo tecnico strutturato.
Cos'è la perizia 4.0 e a cosa serve
La perizia 4.0 è una relazione tecnica che ha una finalità precisa: consentire all'impresa di dimostrare, in modo oggettivo e verificabile, che un bene strumentale rientra nel perimetro dell'agevolazione e che i requisiti richiesti risultano presenti e riscontrabili alla data del sopralluogo. In altre parole, non è un documento “descrittivo” fine a se stesso: è un atto tecnico che collega il bene al processo, spiega perché è agevolabile e, soprattutto, prova l'interconnessione con evidenze replicabili.
Nella prassi, una buona perizia tecnica asseverata 4.0 riduce l'incertezza nei controlli e limita il rischio di contestazioni perché chiarisce: come è identificato il bene, quali funzioni svolge, come scambia dati con i sistemi aziendali, quali log o registrazioni dimostrano la comunicazione, come il bene si inserisce nella catena del valore e in che modo produce informazioni utili alla gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Perizia 4.0: i quadro normativo per il periodo 2026-2028
La Legge 199/2025 (Bilancio di previsione 2026) introduce un meccanismo di maggiorazione del costo fiscalmente rilevante degli investimenti 4.0, utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi attraverso una deduzione aggiuntiva delle quote di ammortamento o, in caso di leasing, della quota capitale dei canoni deducibili. Il periodo temporale di riferimento è dal 1 gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
La maggiorazione è articolata per scaglioni: 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per la parte oltre 2,5 e fino a 10 milioni, 50% per la parte oltre 10 e fino a 20 milioni. Questo schema comporta un beneficio che si manifesta nel tempo, seguendo la durata dell'ammortamento, e non come erogazione immediata. È essenziale leggerlo correttamente: la percentuale non è un “rimborso”, ma un incremento della deduzione che riduce la base imponibile nelle annualità di ammortamento.
Esempio pratico: ipotizzando un bene agevolabile da 100.000 euro con coefficiente di ammortamento ordinario del 20%, la quota ordinaria annua è 20.000 euro. Con maggiorazione del 180%, la quota “aggiuntiva” rende fiscalmente deducibile un importo più elevato rispetto alla quota ordinaria, secondo le regole di calcolo previste per la deduzione extracontabile in dichiarazione. L'effetto reale dipende dall'utile e dall'aliquota applicabile: per questo, prima della perizia, è utile una simulazione fiscale coerente con il piano di ammortamento e con l'andamento economico dell'impresa.
Perizia 4.0 nel 2026: È ancora necessaria?
Molti imprenditori si chiedono se, con l'entrata in vigore della Legge 199/2025, la perizia tecnica sia ancora un obbligo. La risposta è sì: la perizia 4.0 rimane lo strumento cardine per certificare il passaggio dal vecchio Credito d'Imposta al nuovo Iperammortamento 2026.
Oggi la perizia non serve solo a confermare l'interconnessione, ma è diventata l'unico documento probatorio capace di attestare il rispetto dei nuovi vincoli di origine UE/SEE e la rispondenza ai criteri tecnologici necessari per le maggiorazioni fiscali fino al 180%. In assenza di una perizia asseverata redatta secondo i nuovi standard, l'impresa perde il diritto alla deduzione maggiorata, esponendosi a recuperi fiscali retroattivi.
Beni agevolabili 4.0 e requisiti tecnici: cosa verificare prima di acquistare
Il perimetro dell'agevolazione riguarda beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il paradigma 4.0, includendo beni materiali e beni immateriali. La legge colloca gli elenchi dei beni in allegati dedicati (materiali e immateriali). In termini operativi, ciò significa che occorre inquadrare il bene nello specifico elenco, evitando classificazioni generiche: più la motivazione è tecnica e aderente al punto di elenco, più la perizia risulta solida.
Requisiti da verificare in fase preventiva:
- novità del bene e corretta identificazione contrattuale (ordine, conferma, fatture, DDT);
- destinazione a strutture produttive ubicate in Italia e corretta messa in esercizio;
- coerenza del bene con l'elenco agevolabile pertinente, motivata con caratteristiche e funzionalità;
- presenza dell'interconnessione reale (non teorica) e disponibilità delle evidenze;
- gestione della conformità: sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva come condizioni di spettanza.
Il Vincolo di Origine UE/SEE nella Perizia 4.0 (Legge 199/2025)
Una delle novità più stringenti introdotte dalla Legge di Bilancio 199/2025 per l'accesso ai benefici fiscali riguarda il luogo di produzione dei beni strumentali. Non è più sufficiente che il macchinario soddisfi i requisiti tecnici di interconnessione; è ora obbligatorio che il bene sia stato fabbricato all'interno dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE).
In questo nuovo scenario normativo, la perizia 4.0 asseverata assume un ruolo ancora più centrale. Il professionista incaricato non deve limitarsi a certificare l'integrazione del bene con i sistemi gestionali, ma deve includere nel corpo della perizia una specifica sezione dedicata alla verifica della provenienza. Nello specifico, la perizia deve contenere:
- Attestazione del Produttore: La verifica della dichiarazione rilasciata dal costruttore che certifichi l'origine del bene in uno Stato membro UE o SEE.
- Verifica Diretta del Perito: In assenza di documentazione univoca, il perito è tenuto a svolgere gli accertamenti necessari per confermare che le fasi sostanziali della produzione siano avvenute in territorio europeo, onde evitare il rigetto dell'agevolazione.
Il mancato inserimento di questi dettagli all'interno della perizia tecnica rende nullo l'accesso alle maggiorazioni dell'Iperammortamento al 180%, esponendo l'azienda al rischio di sanzioni per indebita fruizione di benefici fiscali. È quindi indispensabile che il documento asseverato nel 2026 sia aggiornato a questo nuovo standard documentale.
Obbligo Origine UE/SEE: Il nuovo pilastro della Perizia 4.0
La vera rivoluzione introdotta dalla Legge di Bilancio 199/2025, efficace a partire dal 2026, è il vincolo territoriale di produzione. Per accedere alle aliquote potenziate dell'Iperammortamento al 180%, non è più sufficiente che il bene sia tecnologicamente avanzato: deve essere fabbricato in uno Stato membro dell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo (SEE).
In sede di perizia 4.0 asseverata, il tecnico abilitato ha ora l'onere professionale di accertare e dichiarare quanto segue:
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Tracciabilità documentale: Verifica della dichiarazione d'origine rilasciata dal costruttore e rispondenza alle bolle doganali di ingresso, qualora previste.
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Esclusione beni extra-UE: Salvo deroghe specifiche per componenti critici non reperibili nel mercato unico, la perizia deve confermare che le lavorazioni sostanziali del macchinario sono avvenute in territorio comunitario.
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Responsabilità del perito: L'asseverazione dell'origine del bene diventa parte integrante del contenuto minimo obbligatorio per la validità fiscale dell'agevolazione.
Nota Tecnica: La mancata menzione dell'origine UE nella perizia tecnica 2026 espone l'azienda al rischio di decadenza totale dal beneficio, rendendo il documento incompleto ai fini dei controlli dell'Agenzia delle Entrate.
Interconnessione: cosa significa davvero e come si dimostra
Uno degli errori più diffusi è confondere l'interconnessione con la semplice connessione alla rete o a internet. L'interconnessione, invece, è la capacità
del bene di scambiare dati con sistemi interni (gestionali, pianificazione, qualità, manutenzione, MES, supervisione) o con la rete di fornitura,
attraverso protocolli e specifiche documentate e riconoscibili. Non basta “essere collegati”: serve uno scambio informativo tracciabile, che produca evidenze.
In sede di sopralluogo, l'approccio corretto è verificare un ciclo reale o simulato in modo ripetibile: invio di un comando o di un dato dal sistema aziendale al bene,
restituzione di un output dal bene al sistema (log, report, tracciato), correlazione tra dato e evento (es. avanzamento ordine, parametri processo, misure qualità,
stato macchina, allarmi, statistiche). Le evidenze più robuste includono: log di comunicazione, screenshot di configurazioni rete, indirizzamento, protocolli,
report di sistema con riferimento temporale, export strutturati e registrazioni applicative.
Quando la perizia è obbligatoria e chi può rilasciarla
Nella disciplina 4.0, l'obbligo di perizia tecnica asseverata è tipicamente collegato alla soglia di 300.000 euro di costo unitario per ciascun bene:
oltre tale soglia la perizia è necessaria; al di sotto, di regola, può essere sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante. In ogni caso,
anche quando non è obbligatoria la perizia, restano obbligatori i requisiti e la capacità di dimostrarli con documenti e evidenze.
La perizia asseverata può essere rilasciata da professionisti abilitati (ad esempio ingegnere o perito industriale iscritto all'albo) oppure, in alternativa,
può essere sostituita da un attestato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, quando previsto e applicabile.
La scelta dipende dal contesto, dalla complessità dell'impianto e dall'assetto documentale dell'impresa.
Cosa deve contenere una perizia 4.0 ben costruita
Una perizia efficace è scritta per essere verificata. Deve contenere informazioni puntuali e, soprattutto, collegare ogni affermazione a una prova.
Struttura consigliata:
- identificazione univoca del bene: marca, modello, matricola, ubicazione, layout e riferimenti a documenti di acquisto;
- inquadramento del bene nell'elenco agevolabile: motivazione tecnica, funzionalità e caratteristiche coerenti;
- descrizione del processo: dove si inserisce il bene, quali input riceve, quali output produce e con quali sistemi interagisce;
- architettura IT/OT: rete, componenti, sistemi software coinvolti, protocolli e modalità di integrazione;
- evidenze di interconnessione: test, log, report, tracciati e screenshot di configurazioni;
- documentazione del fornitore e documentazione interna: manuali, schede, procedure operative e registrazioni;
- conclusioni: dichiarazione tecnica, data del sopralluogo, decorrenza dell'interconnessione e limitazioni espresse.
Per i beni immateriali (software, piattaforme e applicazioni), la perizia non può ridursi a un elenco di funzionalità: deve dimostrare l'integrazione
nell'ecosistema informativo aziendale, con evidenza delle integrazioni (API, connettori, scambio file strutturati), tracciabilità, gestione ruoli e permessi,
audit trail e correlazione con un processo reale.
Fascicolo tecnico e documenti da conservare: il vero asset in caso di controllo
La perizia è un documento centrale, ma raramente è sufficiente da sola. Per ridurre il rischio di rilievi è raccomandabile creare un fascicolo tecnico
digitale, aggiornabile e ordinato, che consenta di ricostruire la storia dell'investimento. Un fascicolo ben impostato include:
- contratti, ordini, conferme, DDT e fatture (con diciture e riferimenti coerenti);
- manuali, schede tecniche e dichiarazioni del fornitore;
- foto in sito, layout di stabilimento e schemi impianto;
- schemi di rete, indirizzamenti, configurazioni essenziali e verbali di collaudo;
- report di produzione o registrazioni applicative che dimostrino lo scambio dati;
- registro delle modifiche IT/OT che possono impattare l'interconnessione nel tempo;
- documenti di conformità e verifiche interne (senza includere dati non necessari).
Il punto chiave è la continuità: l'interconnessione non è una fotografia isolata. Se il bene viene spostato, riconfigurato, aggiornato o integrato con nuovi sistemi,
le evidenze devono rimanere coerenti e aggiornate. Un fascicolo ben mantenuto trasforma un controllo in una verifica documentale ordinata e rapida.
Tempistiche operative e momenti chiave
Operativamente conviene distinguere quattro fasi: pre-verifica di ammissibilità (prima dell'ordine), acquisizione e predisposizione documentale, installazione e interconnessione,
sopralluogo e redazione perizia, consolidamento del fascicolo tecnico. La perizia viene redatta tipicamente dopo l'installazione e dopo che il bene è interconnesso,
perché l'asseverazione deve basarsi su riscontri reali e non su configurazioni “attese”.
In caso di leasing, la perizia deve chiarire gli elementi contrattuali e la riconducibilità del bene, oltre all'inquadramento dell'investimento in relazione ai canoni
deducibili. In caso di impianti o sistemi complessi, è utile pianificare test di comunicazione replicabili, concordati con IT/OT, per evitare perdite di tempo
e per garantire che le evidenze raccolte siano realmente dimostrative.
Investimenti collegati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo: quando ricorrono le condizioni previste, la perizia deve chiarire
la funzionalità rispetto all'autoconsumo, l'integrazione con i sistemi di gestione e misura e le evidenze di esercizio, mantenendo la stessa impostazione probatoria
richiesta per i beni 4.0.
Errori ricorrenti che generano rilievi e contestazioni
- inquadramento del bene nell'elenco agevolabile con motivazioni generiche o non verificabili;
- interconnessione descritta come semplice collegamento rete o accesso remoto senza scambio dati tracciabile;
- assenza di evidenze replicabili (log, report, tracciati) o evidenze non coerenti con il processo descritto;
- mancata identificazione univoca del bene o discrepanze tra perizia, layout e documenti di acquisto;
- mancato tracciamento di modifiche IT/OT successive che possono interrompere o alterare l'interconnessione;
- fascicolo tecnico incompleto (manuali mancanti, collaudi assenti, fotografie non contestualizzate).
Vuoi impostare la perizia 4.0 correttamente fin dall'inizio?
Se stai pianificando un investimento 4.0 o devi regolarizzare la documentazione per beni già installati, conviene partire da una pre-verifica tecnica e documentale.
Spesso i tempi non dipendono dalla sola redazione della relazione, ma dalla disponibilità delle evidenze e dalla stabilità dell'interconnessione.
FAQ sulla perizia 4.0 (iperammortamento Legge 199/2025)
La perizia è generalmente richiesta per ciascun bene con costo unitario superiore a 300.000 euro; sotto soglia può essere sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante, fermo restando l'obbligo di dimostrare requisiti e interconnessione.
In genere può essere redatta e asseverata da un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo; in alternativa, può essere sostituita da un attestato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato quando applicabile.
Interconnessione significa scambio dati tracciabile tra bene e sistemi aziendali o rete di fornitura, con protocolli e specifiche documentate; le prove tipiche includono log di comunicazione, report di sistema, tracciati dati e test replicabili.
La perizia viene normalmente redatta dopo installazione e interconnessione, perché l'asseverazione deve basarsi su riscontri reali; è però consigliabile una pre-verifica prima dell'ordine per evitare scelte non agevolabili.
Occorre collegare caratteristiche e funzioni del bene alla specifica voce dell'elenco agevolabile pertinente (materiali o immateriali), motivando tecnicamente la corrispondenza con documentazione del fornitore e verifiche in campo.
La prassi è gestire il singolo bene con identificazione univoca; in impianti complessi la relazione può includere più componenti, purché siano chiaramente distinti, tracciati e verificabili, con evidenze di interconnessione per ciascun bene rilevante.
La perizia deve chiarire i riferimenti contrattuali e collegare il bene ai canoni deducibili, descrivendo comunque requisiti, installazione, interconnessione e fascicolo tecnico con la stessa logica probatoria.
È importante, ma non sostituisce la verifica in campo: manuali e schede tecniche supportano l'inquadramento del bene, mentre l'interconnessione e l'inserimento nel processo devono essere dimostrati con evidenze raccolte in azienda.
Classificazione non motivata nell'elenco, interconnessione non dimostrata, evidenze non replicabili, bene non identificato univocamente, incoerenze tra perizia e configurazioni reali, fascicolo tecnico incompleto.
È prudente conservarle per tutta la durata di fruizione dell'agevolazione e secondo i termini ordinari di accertamento, mantenendo aggiornate le evidenze in caso di modifiche che impattano l'interconnessione.