Perizia di stima del valore dei beni: perché serve
I nostri ingegneri, iscritti all'albo professionale, svolgono l'analisi preliminare per verificare il valore residuo del bene da peritare. Il nostro personale tecnico si incarica quindi di svolgere i sopralluoghi e l'analisi per la perizia di stima del valore del bene per la rivalutazione.
Grazie alla nostra pluriennale esperienza in questo campo offriamo le nostre competenze, attraverso tecnici professionalmente qualificati in grado di valutare l'effettivo valore dei beni e avvicinare il valore di stima del bene oggetto di rivalutazione a quello di mercato.
Inoltre, avvalendosi di un professionista esterno si evita la possibilità che emergano conflitti di interesse che possono portare a una qualificazione errata del bene e quindi al rischio di vedersi negata la rivalutazione del bene.
Dove svolgiamo le perizie di rivalutazione dei beni d'impresa
Eseguiamo le perizie di rivalutazione dei beni d'impresa su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle provincie di:
- Brescia
- Mantova
- Bergamo
- Pavia
- Milano
- Verona
- Piacenza
- Lodi
- Como
- Parma
- Cremona - Crema
Cos'è la rivalutazione dei beni d'impresa e perché è molto conveniente
L'Art. 110 del DL 104/2020, il cosiddetto Decreto Agosto, si pone l'obiettivo di incentivare la rivalutazione per i beni d'impresa (materiali e immateriali) e le partecipazioni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019.
È possibile effettuare una rivalutazione su doppio binario:
- civilistico (la rivalutazione è gratuita);
- fiscale (versamento di un'imposta sostitutiva del 3% del valore dei beni strumentali)
I soggetti che possono beneficiare della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni sono:
- società europee e società cooperative europee;
- società di capitali, cooperative, società di mutua assicurazione, enti commerciali residenti nel territorio dello Stato che non adottano i principi contabili internazionali;
- società di persone commerciali;
- imprese individuali;
- S.p.A., S.r.l. e Sapa residenti;
- S.n.c., S.a.s. e soggetti equiparati;
- enti non commerciali residenti e non residenti, con stabile organizzazione in Italia.
Sono escluse le società di compravendita immobiliare e le società immobiliari di costruzione e ristrutturazione.
Quali sono i beni che possono essere inseriti nella perizia di rivalutazione dei beni
È possibile rivalutare i seguenti beni e partecipazioni, purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019:
- terreni;
- fabbricati;
- impianti;
- macchinari;
- marchi;
- brevetti;
- partecipazioni in società controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.
Sono ammesse alla rivalutazione le partecipazioni in società controllate e collegate, per poter essere rivalutate devono risultare iscritte nell'attivo patrimoniale del bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie.
Le immobilizzazioni immateriali (marchi, brevetti), possono essere rivalutate anche se già interamente ammortizzate.
Quali sono i beni che NON possono essere inseriti nella perizia di rivalutazione dei beni
I beni detenuti in leasing possono essere rivalutati solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019.
Sono esclusi gli "immobili merce" al cui scambio e produzione è destinata l'attività dell'impresa.
Quali sono i vantaggi della rivalutazione dei beni d'impresa
I vantaggi della rivalutazione sono i seguenti:
- la deduzione immediata dei maggiori ammortamenti, già a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata;
- la possibilità di rivalutare ogni singolo bene (rientrante tra quelli rivalutabili, cioè diverso dai beni-merce) e non necessariamente per categoria omogenea di ciascuno. Questa avverrà nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 dovrà essere esposta nell'Inventario e in Nota integrativa. Questo vale anche per le partecipazioni (possibile rivalutare solo una parte di un pacchetto azionario detenuto in una stessa società partecipata);
- il versamento d'imposta sostitutiva del 3% (contro il 10% per i beni non ammortizzabili e 12% per quelli ammortizzabili) sui maggiori valori iscritti al bilancio 2020. Il versamento deve avvenire in un massimo di 3 rate annuali di pari importo, la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi ai periodi di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. L'imposta sostitutiva può essere compensata nel modello F24.
Gli amministratori e il collegio sindacale dovranno indicare e motivare nelle rispettive relazioni al bilancio i criteri applicati ai fini della quantificazione della rivalutazione operata e attestare che il valore della rivalutazione rientra nei limiti indicati dall'art.11 della Legge n. 342/2000.
Il significato della perizia di rivalutazione dei beni d'impresa
Gli amministratori e il collegio sindacale dovranno indicare e motivare nelle rispettive relazioni al bilancio i criteri applicati ai fini della quantificazione della rivalutazione operata e attestare che il valore della rivalutazione rientra nei limiti indicati dall'art.11 della Legge n. 342/2000.
Tale obbligo di attestazione, in molti casi, richiede valutazioni tecniche e l'impiego di competenze spesso non in possesso dell'organo amministrativo e di controllo della società; inoltre a tale obbligo consegue un aggravio di responsabilità degli organi sociali, già chiamati in via generale ad attestare l'entità del patrimonio sociale.
Proprio in considerazione del profilo di responsabilità connessa all'attestazione in oggetto, è evidente la necessità di dotarsi di un'apposita perizia di stima per la corretta rivalutazione del valore dei beni.
Perizia tecnica Industria 4.0