nuovo patent box 2023 sicurezza sul lavoro brescia consulenza ISO 9001 brescia ISO 9001 Milano 2024-04-19

Accreditamento Reg. Lombardia per Servizi
di Istruzione e Formazione Professionale n. 1116

nuovo patent box 2023 consulenza sicurezza sul lavoro brescia ISO 14001 brescia perizia industria 4.0 brescia mantova verona bergamo milano crema cremona lecco como GDPR BRESCIA varese impatto acustico dichiarazione di conformità MOCA
sicurezza sul lavoro consulente marcatura CE macchine brescia perizie industria 4.0 perizia industria 5.0 brescia privacy brescia GDPR brescia impatto acustico rischio rumore Brescia Mantova Bergamo MilanoAzienda certificata ISO 9001:2015
Home Page Contatti
Avviso: i nostri uffici saranno chiusi per ferie per l'intera giornata del 26/04/2024.

Relazione/perizia tecnica asseverata per decreto Cura Italia

Obbligo di relazione/perizia tecnica asseverata per riconversione o ampliamento della produzione di DPI e dispositivi medici

Aiutiamo le aziende redigendo la necessaria relazione tecnica asseverata per accedere agli incentivi del decreto Cura Italia. Contattateci per un preventivo: preventivo per relazione/perizia tecnica asseverata per decreto Cura Italia

In cosa consiste l'incentivo del decreto "Cura Italia"

"CuraItalia Incentivi" è la misura che sostiene la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
La misura è gestita da Invitalia e ha dotazione finanziaria a favore delle imprese di 50 milioni di euro (Testo Ordinanza 4/2020 pubblicata nella GU del 24 marzo 2020).

Chi può essere interessato all'incentivo del decreto Cura Italia

Gli incentivi sono rivolti a tutte le imprese costituite in forma societaria (anche le società di persone) senza vincoli di dimensione. Sono escluse le ditte individuali e le partite IVA.

Cosa si può fare per ottenere l'incentivo del decreto "Cura Italia"

Ampliare e/o riconvertire l’attività finalizzandola alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale.
La dimensione del progetto di investimento può variare da 200.000a a 2 milioni di euro.

Le agevolazioni concesse dal decreto "Cura Italia"

È previsto un mutuo agevolato a tasso zero a copertura del 75% del programma di spesa, rimborsabile in 7 anni. Gli incentivi saranno erogati sull’investimento e il capitale circolante.
La massima agevolazione conseguibile (in termini di ESL) è pari a 800.000euro. Sono agevolabili anche le spese sostenute prima della presentazione della domanda, ma dopo la pubblicazione del DL CURA ITALIA (17 marzo 2020).

Premialità

Il mutuo agevolato può trasformarsi in fondo perduto in funzione della velocità di intervento:
  • 100% di fondo perduto se l’investimento si completa entro 15 giorni;
  • 50% di fondo perduto se l’investimento si completa entro 30 giorni;
  • 25% di fondo perduto se l’investimento si completa entro 60 giorni.

Vantaggi

Procedura leggera e adempimenti ridotti per i proponenti: è richiesta una perizia tecnica asseverata.
È previsto anche un anticipo del 60% della spesa senza garanzie al momento dell’accettazione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni. Il saldo arriverà a conclusione degli investimenti. Iter di valutazione semplificato in 5 giorni. La domanda può essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia, a partire dalle ore 12 del 26 marzo 2020.

Domande frequenti sul decreto Cura Italia

Domanda: le spese per l’ottenimento delle certificazioni dei DPI e dei dispositivi medici possono essere coperte dagli incentivi del Cura Italia?
Risposta: no, tali spese non rientrano tra quelle ammissibili.
Tuttavia si segnala che in domanda dovrà essere allegata una “relazione tecnica asseverata da parte di un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale, attestante la capacità produttiva giornaliera dell’impresa ante e post investimento richiesto, la funzionalità, la pertinenza e la congruità del programma d’investimento e delle spese ad esso riferite rispetto agli obiettivi produttivi del programma stesso, nonché le caratteristiche tecniche dei dispositivi, ivi incluso l’eventuale possesso di certificazioni di prodotto. La relazione deve inoltre esplicitare gli eventuali necessari adempimenti autorizzativi e la relativa tempistica di ottenimento al fine di attestare la cantierabilità del programma”.
Domanda: cosa si intende per Dispositivi Medicali (DM)?
Risposta: sono strumenti, apparecchi e impianti utilizzati per finalità diagnostiche o terapeutiche nella cura del virus COVID-19 quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, respiratori e attrezzature connesse. La “Nota Metodologica” disponibile sul sito dell’Agenzia esplicita l’elenco, non esaustivo, dei “Dispositivi Medici” da fornire con l’investimento presentato:
  • aspiratori elettrici;
  • sistemi di aspirazione monouso a circolo chiuso, misure adulto;
  • sistemi di aspirazione monouso a circolo chiuso, misure pediatrico;
  • attrezzature connesse ai respiratori;
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • ecotomografi portatili;
  • elettrocardiografi;
  • tomografo computerizzato;
  • kit diagnostici;
  • caschi Niv;
  • kit di accesso vascolare;
  • laringoscopio per laringoscopia indiretta;
  • monitor multiparametrici;
  • monitor multiparametrico da trasporto con possibilità di defibrillazione;
  • pompa peristaltica;
  • tubi endotracheali;
  • ventilatori polmonari ad alta complessità per terapia intensiva (Aria Compressa);
  • ventilatori polmonari per terapia sub-intensiva (turbina).
Domanda: cosa si intende per Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)?
Risposta: ai sensi dell’art. 74 comma 1 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, occhiali protettivi o visiere, mascherine, guanti e tute di protezione, come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi equiparati ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
La “Nota metodologica” disponibile sul sito dell’Agenzia esplicita l’elenco, non esaustivo, dei “Dispositivi di Protezione individuale” da fornire con l’investimento presentato:
  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine FFP2 e FFP3;
  • guanti in lattice, vinile e nitrile;
  • dispositivi per la protezione oculare;
  • tute di protezione;
  • calzari e sovrascarpe;
  • cuffie/copricapo;
  • camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
I dispositivi prodotti devono assicurare il rispetto degli standard di qualità previsti dalla norme vigenti in modo da concorrere al contenimento dell’emergenza epidemiologica.
Domanda: da quali Istituti devono essere validati i DPI?
Risposta: la validazione delle mascherine chirurgiche, così come definite dall’art. 15 comma 2 del DL 17.03.2020 n.18, è di competenza dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
La validazione degli altri dispositivi, richiamati dall’art. 15 comma 3 del DL 17.03.2020 n. 18, è di competenza dell’INAIL.
Si rimanda alla consultazione dei siti dei due Istituti (www.iss.it e www.inail.it) per maggiori informazioni.
Domanda: come si fa la domanda all’ISS e all’INAIL?
Risposta: chi intende produrre mascherine chirurgiche deve definire, preliminarmente, quale sia la destinazione d'uso dei prodotti per i quali vuole inoltrare richiesta all’ISS. Il Proponente è chiamato a presentare all’Istituto Superiore di Sanità una Domanda di valutazione in deroga e una autocertificazione utilizzando esclusivamente i modelli presenti sul sito e consultabili al seguente indirizzo: www.iss.it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine.
La richiesta va inoltrata, a mezzo PEC, all’Istituto Superiore di Sanità utilizzando esclusivamente il seguente indirizzo di posta certificata mascherinecovid-19@pec.iss.it. L’azienda deve inoltrare all’Istituto entro tre giorni dall’invio della autocertificazione, ogni elemento utile che consenta all’Istituto di valutare la rispondenza dei prodotti alle norme vigenti.
Chi intende produrre DPI, diversi dalle mascherine chirurgiche, deve presentare la richiesta di validazione all’INAIL utilizzando il facsimile di autocertificazione pubblicato sul portale dell’Istituto, accludendo i documenti necessari per la validazione dei dispositivi, che includono una relazione tecnica descrittiva da cui si possa individuare il tipo di DPI e le prove tecniche effettuate, con i relativi risultati.
La richiesta deve essere inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata dpiart15@postacert.inail.it. L’ISS e l’INAIL nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato, si pronunciano circa la rispondenza dei prodotti alla vigente normativa.
Domanda: possono fare domande di accesso alle agevolazioni le aziende di produzione di semi-lavorati utili alla filiera di produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di produzione individuale?
Risposta: no, hanno accesso alle agevolazioni solamente i produttori di prodotti finiti.
Domanda: quali sono le modalità di acquisto della produzione da parte del Commissario Straordinario?
Risposta: l’acquisizione avverrà ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, sulla base dei fabbisogni riscontrati dallo stesso Commissario e su sua richiesta, sentito il Dipartimento della Protezione Civile.
Domanda: quali sono le modalità di calcolo dell’ESL, indicate all’art. 7 dell’Ordinanza 4/2020?
Risposta: l’ESL corrisponde al differenziale tra il tasso zero e il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini di punti base conforme a quanto previsto dalla comunicazione n. 14/2008, in relazione al rating d’impresa. Più alto sarà il rating dell’impresa, minore sarà l’esl assorbito dal finanziamento concesso.
Domanda: l'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni?
Risposta: le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, che costituiscono aiuti di stato, concesse a qualsiasi titolo per le medesime spese.
Domanda: quali sono le caratteristiche e i requisiti richiesti per il tecnico abilitato a rilasciare la perizia?
Risposta: è richiesto che sia un tecnico abilitato iscritto al relativo Albo professionale, es. architetto e ingegnere.
Domanda: un’impresa può riconvertire anche solo parzialmente le proprie unità produttive o deve riconvertire in maniera totale?
Risposta: si può riconvertire anche solo parte della propria unità produttiva.
Domanda: per fatturato si intende l'ammontare del valore della produzione o l'ammontare dei ricavi?
Risposta: la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2425, lettera A), punto 1) del codice civile).
Domanda: i macchinari devono essere necessariamente acquistati o vanno bene anche conversioni di macchinari già presenti in azienda?
Risposta: i macchinari devono essere nuovi di fabbrica.

Le nostre perizie tecniche asseverate

Siamo attivi in direttamente presso la Vostra azienda, per le provincie di:
  • Cremona
  • Mantova
  • Verona
  • Bergamo
  • Milano
  • Brescia
  • Piacenza
Su tutta la Lombardia e il territorio nazionale italiano.